Dichiarazione immissione in commercio HFC / Dichiarazione per quote anno 2023 (entro il 13.04.2022)
Comunicazione alle imprese che nel 2023 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi
2022/C 44/13
(GU C 44/30 del 28.1.2022)
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1. La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2023 intendono presentare la dichiarazione di immissione in commercio nell’Unione di idrofluorocarburi sfusi a norma dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (di seguito «il regolamento»). Nella presente comunicazione i riferimenti all’Unione si intendono comprensivi dell’Irlanda del Nord.
2. Con il termine «idrofluorocarburi» (HFC) si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze: HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
3. L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze inferiore a 100 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento.
4. Al momento dell’immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi gli importatori devono essere in possesso di una registrazione valida in quanto importatori di HFC sfusi nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC», a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi. La registrazione è considerata licenza obbligatoria per l’importazione. Analoga licenza è necessaria per l’esportazione di HFC.
5. Dal 1° gennaio 2022 la tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) stabilisce che gli importatori sono tenuti a precisare, nel documento amministrativo unico (DAU), le quantità di HFC in CO2 equivalenti al momento del rilascio ai fini della libera circolazione; gli importatori devono essere indicati come «destinatario» (casella 8 del DAU).
6. A norma dell’allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2023.
7. Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono conservati nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Tutti i dati contenuti nel portale F-Gas e sistema di licenze HFC, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.
8. Le imprese che intendono ottenere quote dalla riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 9 a 12 della presente comunicazione.
9. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, l’impresa deve avere un profilo di registrazione valido, approvato dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi nel portale «F-Gas e sistema di licenze HFC». Per garantire l’adeguato trattamento della domanda di registrazione, compresa l’eventuale necessità di ulteriori informazioni, la domanda deve essere presentata al più tardi due settimane prima dell’inizio del periodo di dichiarazione, ossia prima del 28 febbraio 2022. Per le domande pervenute dopo tale termine non è possibile garantire che la decisione definitiva sulla domanda di registrazione possa essere adottata prima della fine del periodo di dichiarazione. Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili nel sito web della DG CLIMA.
10. L’impresa deve dichiarare le quantità anticipate per il 2023 nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» nel periodo di dichiarazione compreso tra il 14 marzo e il 13 aprile 2022, ore 13:00 CET. Le indicazioni su come presentare una dichiarazione sulle quote sono disponibili sul sito web della DG CLIMA.
11. La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 13 aprile 2022, ore 13:00 CET.
12. Sulla base di queste dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.
13. L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 stabilisce che, ai fini della distribuzione delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante a norma dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
14. La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2023 tramite il «portale F-Gas e sistema di licenze HFC».
15. L’iscrizione nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» e/o la dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2023 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2023.
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Articolo 16 Assegnazione di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi
1. Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina per ogni produttore e per ogni importatore che ha comunicato i dati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006, un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che il produttore o l’importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012. I valori di riferimento sono calcolati conformemente all’allegato V del presente regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
2. I produttori e gli importatori che per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 non hanno comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 possono dichiarare l’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nell’anno successivo.
La dichiarazione è inviata alla Commissione con l’indicazione dei tipi di idrofluorocarburi e delle quantità che si prevede di immettere in commercio.
La Commissione emana una comunicazione sui termini per la presentazione di queste dichiarazioni. Prima di presentare la dichiarazione a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, le imprese sono tenute a registrarsi nel registro di cui all’articolo 17.
3. Entro il 31 ottobre 2017 e in seguito ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento per i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi dell’articolo 19 per gli anni disponibili. La Commissione fissa tali valori di riferimento mediante atti di esecuzione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
4. I produttori e gli importatori per i quali sono stati definiti valori di riferimento possono dichiarare le quantità aggiuntive anticipate secondo la procedura di cui al paragrafo 2.
5. La Commissione assegna a ciascun produttore e importatore una quota per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi ogni anno a partire dal 2015, secondo il meccanismo di assegnazione di cui all’allegato VI.
Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell’Unione, o che hanno ricevuto il mandato di rappresentante esclusivo con sede nell’Unione ai fini del rispetto dei requisiti fissati nel presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso che ha ricevuto il mandato a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il rappresentante esclusivo adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano al produttore e all’importatore a norma del presente regolamento.
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