Ambiente

Decreto 27 ottobre 2023

Decreto 27 ottobre 2023

Decreto 27 ottobre 2023 / Obiettivi di raccolta per rifiuti da pesca contenenti plastica

ID 20950 | 11.12.2023

Decreto 27 ottobre 2023 - Definizione del tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio

(GU n. 286 del 7 dicembre 2023)

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Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, nonché al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (Ue) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "decisione"), il presente decreto definisce il tasso minimo
nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, nonché le seguenti:

a) "Ministero": Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) "attrezzi da pesca dismessi": rifiuti di attrezzi da pesca così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 196 del 2021;
c) "rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati": frazione dei rifiuti accidentalmente pescati, così come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera d-ter, costituita esclusivamente dai rifiuti di attrezzi da pesca;
d) "campagna di pulizia": l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, così come definita all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 17 maggio 2022, n. 60;
e) "impianto portuale di raccolta" o "impianti portuali di raccolta": qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197;
f) "monofilamento": tipo di filato a filo singolo, in materiale plastico, tipicamente usato per reti da posta nella piccola pesca;
g) "filo ritorto": tutti i tipi di spago, filo e corda leggera e simili costituiti da un solo filamento (monofilamento) o da più filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare un'unica treccia multifilo.

Articolo 3 Tasso minimo di raccolta

1. La percentuale minima di raccolta nazionale annuale dei rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica per il riciclaggio, è fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15 % in peso degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nazionale durante le singole annualità di riferimento.

2. Sono computati nel tasso minimo nazionale di raccolta i rifiuti di attrezzi da pesca, conferiti dal detentore, così come individuati nella decisione e di seguito elencati:
a) pezze di rete in filo ritorto spesso (Ø > 1 mm);
b) pezze di rete in filo ritorto sottile (Ø ≤ 1 mm);
c) altri attrezzi a base di plastica o loro parti;
d) parti non di plastica di un attrezzo, che possono includere pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi o griglie di fuga;
e) boe, galleggianti e corde, che possono essere in materiale plastico o metallico.

3. Nel computo del tasso minimo di raccolta sono inclusi, altresì, i rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica e tutti i singoli componenti, sostanze o materiali facenti parte o collegati a tali attrezzi da pesca gettati, abbandonati o persi in mare, accidentalmente pescati o raccolti attraverso apposite campagne di pulizia.

4. Il tasso di cui al comma 1 può essere modificato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'adeguamento della percentuale in aumento o in diminuzione non oltre il 10%, se i risultati, ottenuti dal monitoraggio dei dati di raccolta di cui al successivo articolo 4, lo giustificano.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1, i produttori, anche attraverso i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicano all'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (di seguito Ispra), entro il 30 aprile di ogni anno, i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nell'anno solare precedente.

Articolo 4 Vigilanza, monitoraggio e controllo

1. Al fine di garantire gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2021, il Ministero, per il tramite di Ispra, raccoglie, elabora e trasmette i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e ai rifiuti di attrezzi da pesca, di cui all'articolo 3, raccolti ogni anno sul territorio nazionale e identificabili con il Codice Eer 02.01.04 "rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)", riferibile al capitolo denominato "rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti" e afferente ai codici Ateco dell'attività di pesca e acquacoltura, nonché ai rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, ai fini di cui al comma 1, i dati relativi alla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca effettuata nel corso dell'anno precedente sono forniti a Ispra, dai seguenti soggetti, in relazione alle differenti modalità di conferimento e alla effettiva gestione degli stessi:

a) sistemi di gestione in forma individuale o collettiva istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) Autorità di sistema portuale, ove istituite, o Autorità marittime di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
c) gestori degli impianti portuali di raccolta rifiuti;
d) gestori del servizio di raccolta rifiuti;
e) Comuni ed Enti di governo d'Ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti.

3. A decorrere dal 2024, ai fini dell'adempimento previsto al comma 2, è utilizzato il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), modificato ed integrato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

4. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione europea per via elettronica secondo le modalità stabilite nella decisione. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilità e la coerenza degli stessi.

Articolo 5 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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