Decreto 22 dicembre 2023 / Contributo imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso
ID 21890 | 20.05.2023
Decreto 22 dicembre 2023 Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
(GU n.116 del 20.05.2024)
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Art. 1. Oggetto, finalità e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto disciplina le modalità di assegnazione delle risorse di cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all’attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all’allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
2. All’attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7093/PG 02 «Sostegno e incentivi alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso per la riconversione dell’attività produttiva verso prodotti riutilizzabili o alternativi» dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pari a 30 milioni di euro, di cui 10 milioni in conto residui lettera F 2022 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
3. Con decreto della direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell’attuazione della misura di cui al comma 1, per l’avvio dell’unica procedura di assegnazione dell’intera dotazione finanziaria di cui al comma 2, sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano, nei successivi articoli, le seguenti definizioni:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente;
b) «Ministero»: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
c) «soggetto attuatore»: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia;
d) «soggetto proponente»: l’impresa produttrice di prodotti in plastica monouso di cui all’allegato, parte A, del decreto legislativo, che intende richiedere l’agevolazione;
e) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione, disponibile presso l’apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero;
f) «regolamento “de minimis”»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero i successivi regolamenti non settoriali adottati nella stessa materia ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015.
g) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale.
Art. 3. Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all’allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Art. 4. Spese ammissibili
1. Sono ammissibili all’agevolazione le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all’art. 3, comma 1, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all’art. 6, e relative a:
a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all’allegato, parte A, del decreto legislativo;
b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;
2. Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:
a) imposte e tasse, inclusa l’IVA e oneri previdenziali e assistenziali;
b) ordinario funzionamento dell’impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
c) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili all’agevolazione anche per l’acquisto dei beni usati, a condizione che l’acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza. I medesimi rivenditori devono certificare all’acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.
4. Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute alle normali condizioni di mercato.
Art. 5. Determinazione e misura dell’agevolazione
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento «de minimis» in forma di contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure:
a) per le spese di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del quaranta per cento del loro ammontare:
b) per le spese di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del ottanta per cento del loro ammontare.
2. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria di cui all’art. 1, comma 2, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione spettante a ciascun soggetto proponente. Tutte le istanze ammissibili all’agevolazione concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della loro presentazione.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono alternative e non cumulabili, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
Art. 6. Modalità di accesso alle agevolazioni
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www. mase.gov.it), secondo le modalità indicate nel presente articolo. I termini di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, come definiti nel decreto di cui all’art. 1, comma 3, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.
2. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
3. Il soggetto proponente, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
a) domanda di accesso alle agevolazioni;
b) descrizione dell’intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all’allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b);
c) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
4. Il soggetto proponente, pena l’inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell’art. 1.
5. Non sono comunque ammissibili le domande di accesso alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.
6. Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell’attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica.
Art. 7. Soggetto attuatore
1. Per l’attuazione del presente decreto il Ministero si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021.
Art. 8. Procedura di concessione delle agevolazioni
1. La gestione dell’istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni è svolta dal Ministero, che si avvale del soggetto attuatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7.
2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) adempimenti previsti dalla normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
b) adozione del decreto della Direzione generale competente di approvazione dell’elenco dei soggetti beneficiari dell’agevolazione con indicazione dell’importo agevolabile nonché delle modalità di rendicontazione delle spese oggetto dell’agevolazione e di erogazione dell’importo concesso, inclusa la documentazione da presentare a corredo dell’istanza di erogazione;
c) comunicazione per la integrazione documentale ai soggetti proponenti per la finalizzazione dell’istruttoria;
d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente.
3. Il soggetto attuatore provvede allo svolgimento delle seguenti attività:
a) ricezione delle domande di agevolazione, attraverso la procedura informatica;
b) accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente, nonché dell’ammissibilità dell’intervento e delle spese previste ai sensi degli articoli 4 e 5, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotte dallo stesso soggetto proponente;
c) definizione dell’elenco delle domande che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell’istruttoria;
d) definizione dell’elenco delle domande ammesse e determinazione dell’agevolazione concedibile, entro i limiti previsti dall’art. 5;
e) definizione dell’elenco delle domande per le quali le verifiche si sono concluse negativamente;
f) verifica della documentazione presentata dai soggetti beneficiari con l’istanza di erogazione e, in particolare, se il sostenimento della spesa rendicontata è avvenuto in data successiva alla domanda di accesso all’agevolazione e la corrispondenza tra la spesa rendicontata e quella dichiarata in sede di presentazione della domanda.
4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2, lettera b), il Ministero verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto proponente, del massimale previsto dal regolamento «de minimis» e procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel suddetto registro. L’importo dell’agevolazione concessa ai sensi del comma 3, lettera d), è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal regolamento «de minimis».
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9, il Ministero, in coerenza con le disposizioni dell’art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verifica se il soggetto proponente rientra nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita «visura Deggendorf» rilasciata dal registro nazionale degli aiuti.
6. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Art. 9. Erogazione dell’agevolazione
1. Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari trasmettono al Ministero, con le modalità indicate nel provvedimento di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), apposita istanza di erogazione corredata dalla documentazione contabile finalizzata alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del citato provvedimento.
2. Il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, procede alla valutazione delle istanze di cui al comma 1, alla verifica della corrispondenza delle spese rendicontate con quelle previste e dichiarate in sede di presentazione della domanda nonché del sostenimento delle stesse in data successiva alla domanda di accesso all’agevolazione.
3. Nel caso in cui, all’esito delle valutazioni di cui al comma 2, l’importo delle spese sostenute risulti dalla documentazione contabile diverso rispetto a quello complessivo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, provvede alla rideterminazione proporzionale dell’agevolazione concedibile ai sensi del comma 1 dell’art.
4. L’importo dell’agevolazione erogabile per ciascun soggetto beneficiario non può comunque essere superiore a quello determinato nel provvedimento di cui all’art. 8, comma 2, lettera b).
5. L’erogazione dell’agevolazione ai soggetti beneficiari è corrisposta in un’unica soluzione dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 4, il Ministero provvede agli adempimenti necessari per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 10. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell’art. 11, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto nonché l’effettiva realizzazione dell’intervento oggetto di concessione dell’agevolazione;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi;
c) comunicare al Ministero ogni eventuale variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di accesso all’agevolazione rispetto ai dati esposti nella predetta sede, al fine dei necessari adempimenti e delle valutazioni in merito alla perdurante sussistenza delle condizioni di agevolabilità.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti, altresì, ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Art. 11. Controlli
1. Il Ministero, successivamente all’erogazione dell’agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione nonché di istanza di erogazione dell’agevolazione concessa.
2. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
Art. 12. Revoca
1. L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 10, ovvero, in caso di variazioni di cui alla lettera c) del medesimo articolo, qualora la variazione risulti incompatibile con il mantenimento delle agevolazioni concesse;
d) sia riscontrato il mancato rispetto del termine di rendicontazione delle spese di cui al comma 1 dell’art. 9;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all’art. 11;
e) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni per le medesime voci di spesa di cui all’art. 5, comma 3.
2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, dell’agevolazione e procede al recupero delle risorse erogate, anche con l’iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all’erario.
Art. 13. Trattamento dei dati personali
1. Nella procedura di cui all’art. 6 i dati personali sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e dalla normativa nazionale vigente in materia.
Art. 14. Invarianza della spesa
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse di cui all’art. 1, comma 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15. Disposizioni finali
1. L’elenco degli oneri informativi, previsti ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è reso disponibile attraverso il sito istituzionale: www.mase.gov.it
2. Ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.
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