Decreto 17 giugno 2024 / Decarbonizzazione e incentivi raffinerie
ID 22398 | 06.08.2024
Decreto 17 giugno 2024 Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.
(GU n.182 del 05.08.2024)
Entrata in vigore: 06.08.2024
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Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 39, commi 3-bis e 3 -ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalità di assegnazione di un contributo in conto capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle medesime raffinerie, disponibili a legislazione vigente e iscritte, anche in conto residui, sul capitolo n. 7663 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
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3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
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