Ambiente

Decreto 11 aprile 2024

Decreto 11 aprile 2024

Decreto 11 aprile 2024 / Competenze personale ispettivo polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri

ID 22012 | 06.06.2024

Decreto 11 aprile 2024 Indicazioni sulle competenze del personale ispettivo con compiti di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri e criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive.

(GU n.131 del 06.06.2024)

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Art. 1. Competenze del personale ispettivo

1. Il personale ispettivo di cui all’art. 161-bis del COM, ferme restando le competenze dei militari effettivi al Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica o al Comando carabinieri per la Tutela forestale e dei parchi o, comunque, appartenenti al ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri di cui agli articoli 821, comma 1, lettera b) e 2212-bis , commi 1, 2, 3 e 4, del COM, nonché fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato, svolge gli interventi ispettivi caratterizzati da ulteriori e qualificate capacità di verifica nei seguenti settori, con riferimento a quelli per cui ha conseguito la specifica formazione di cui all’art. 161-bis, comma 2, del COM:

a. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore;

b. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ecosistema forestale, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore, con particolare riguardo all’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c. vigilanza, prevenzione e repressione, per quanto attiene alla tutela dall’inquinamento atmosferico, idrico e acustico, alla salvaguardia del patrimonio naturale, agli indirizzi unitari e agli interventi operativi a tutela dell’equilibrio ecologico, ai sensi della normativa internazionale, UE, nazionale e regionale di settore;

d. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 135 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del relativo danno ambientale;

e. sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, ai sensi dell’art. 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f. ispezioni e verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni attribuite, ai sensi dell’art. 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g. asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite, ai sensi dell’art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h. vigilanza, prevenzione e repressione attinente al rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e del traffico e dello smaltimento illecito di materiale radioattivo e afferente, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 2. Principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva

1. L’attività ispettiva è svolta in conformità:

a. alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, nonché ai «Piani nazionali anticorruzione » dell’Autorità nazionale anticorruzione, per quanto applicabili, oltre che ai principi di trasparenza, efficacia e imparzialità e alla normativa discendente;

b. al criterio di rotazione del personale ispettivo nell’esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell’intervento;

c. al rispetto dell’obbligo di astensione in caso di presenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’amministrazione provvede alle attività previste dal decreto medesimo mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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