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Cromo: valori di parametro nelle acque consumo umano 25 μg/l / 50 μg/l

Acque consumo umano e Cromo Rev  3 0 2021

Acque consumo umano e Cromo / Nuovi (peggiorativi) valori di parametro aggiornati nuova Direttiva acque (UE) 2020/2184

ID 11416 | Rev. 3.0 2021 / Documento completo allegato

Il Decreto 30 giugno 2021 porta il valore di parametro  del cromo nelle acque per il consumo umano da 10 μg/l del Decreto 14 novembre 2016 a 25 μg/l per le acque in bottiglia e 50 μg/l per le altre in deroga fino al 12 gennaio 2026, (Nota 12) abrogando lo stesso Decreto 14 novembre 2016, tali nuovi valori si allineano alla nuova direttiva acque Direttiva (UE) 2020/2184.

Il Cromo presenta suoi due stati di ossidazione prevalenti, di Cr(III) e di Cr(VI), che hanno caratteristiche completamente antitetiche in termini di tossicità, di comportamento nel suolo e nella pianta, di essenzialità nell’alimentazione umana e animale.

Il Cr(III) è un micronutriente per i mammiferi e per l'uomo, la dose giornaliera necessaria di Cr(III) è 10-40 µg per bambini fino a sei mesi, e di 50-200 µg per le altre età, livelli eccessivi di Cr(III) possono determinare stati patologici.

Il Cr(VI) è considerato uno dei più importanti e pericolosi inquinanti ambientali, perché tossico, mutageno e cancerogeno e grazie all’elevata solubilità in acqua, in grado di diffondersi in vaste aree. Il cromo esavalente è uno dei metalli pesanti più utilizzati in ambito industriale ed è impiegato in vari settori (metallurgico, chimico, tessile, ecc.).

Grandi quantità di cromo esavalente, sotto forma di cromati, sono rilasciate nell’ambiente in seguito ad attività come la cromatura dei metalli, la conservazione del legno, la produzione di pigmenti.
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Cromo valori di parametro acuque consumo umano

I Limiti massimi per il Cromo Totale nelle acque potabili (D.Lgs 31/2001) e minerali (DM 10/2/2015): 50 µgl litro senza distinzione tra Cromo III e Cromo VI. Nelle acque potabili il controllo del cromo non è obbligatorio nel controllo di routine.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale”, prevede i seguenti limiti: 

- Cromo nelle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: 50 µg/l (valore limite) 
- Cromo totale nelle acque sotterranee: 50 µg/l (concentrazione soglia di contaminazione) 
- Cromo VI nelle acque sotterranee: 5 µg/l (concentrazione soglia di contaminazione). Al di sopra di questo valore occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio.

Il 16 gennaio 2017 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12, il Decreto Ministeriale 14 novembre 2016, emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano”. 

Tale provvedimento stabilisce, per le acque destinate al consumo umano, il nuovo limite precauzionale per il parametro chimico cromo esavalente, pari a 10 µg/l ed è stato abrogato dal Decreto 30 giugno 2021 che ora stabilisce:

Decreto 30 giugno 2021

Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo.

(GU n.156 del 01.07.2021)

Entrata in vigore: 01.07.2021
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Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

1. Il parametro Cromo di cui all’allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è modificato come segue:

Cromo

25

μg/l

Nota 12

2. All’allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo la nota 11 è inserita la seguente:  

Nota 12

Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026 (N)Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l’11 gennaio 2026 è pari a 50 μg/l.

Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d’acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro.

Nell’attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata e l’origine non è geogenica.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016 è abrogato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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(N) decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

Art. 5 Punti di rispetto della conformita'

1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
(c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

Per le acque destinate al consumo umano, dal 1° Luglio 2021 il nuovo valore di parametro:

Valore di parametro chimico cromo:

Cromo nelle acque consumo umano timeline

Dikrettiva UE 2020 2184   Cro o

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segue in allegato

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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 01.07.2021 Decreto 30 giugno 2021 Certifico Srl
2.0 25.01.2021 Decreto 7 gennaio 2021 Certifico Srl
1.0 22.09.2020 Decreto 24 luglio 2020 Certifico Srl
0.0 25.08.2020 --- Certifico Srl

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