Circolare MATTM del 24.12.2020 | rinnovo certificazioni Fgas
Oggetto: Legge del 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra
1. Introduzione.
Con la legge n. 159 del 27 novembre 2020, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 3 dicembre u.s., è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Nella fase di conversione del citato decreto legge, il legislatore ha introdotto, tra le altre cose, la modifica dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.
Il comma 2 del citato articolo 103, nella versione novellata dal Parlamento in sede di conversione, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Inoltre, nello stesso articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato inserito altresì il comma 2-sexies il quale prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Con la presente Circolare pertanto, si intendono chiarire gli ulteriori aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.
Come già precisato nelle Circolari di questo Ministero del 23 marzo 2020 (prot. n. 20460) e dell’8 maggio 2020 (prot. n. 33170), il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
In particolare, gli articoli 7 e 8 del citato D.P.R. n. 146/2018 prevedono che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.
Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:
ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati;
iii) nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;
iv) nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.
Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati, le persone fisiche e le imprese dovranno presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati.
In materia di rilascio di nuove certificazioni nonché di verifiche annuali di mantenimento delle stesse, si rimanda alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare tecnica DC N° 17/2020 e successive Circolari tecniche di aggiornamento.
2. Modalità di applicazione dell’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si rappresenta quanto segue.
2.1. Estensione della validità delle certificazioni.
I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati accedono alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it) e provvedono, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati, secondo quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020.
Ai fini della concreta attuazione di quanto disposto dal citato articolo 103, commi 2 e 2-sexies, tutti i certificati in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità sino al 3 maggio 2020. In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza.
Considerato che ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo n. 765/2008, è designato ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli Organismi di certificazione, a partire dalla data della presente circolare, si adopera per monitorare l’attività degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018 e per prorogare sino a 90 giorni dopo la data di cessazione dello stato d’emergenza, le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (compresi).
2.2. Aggiornamento del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate.
Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018, del prolungamento della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020.
A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resteranno visibili nella “Sezione C - Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.
A supporto dell’attività gli Organismi di certificazione potranno accedere ad un elenco dei certificati di propria competenza rientranti in questa fattispecie.
Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di modificare i termini di cui all’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.
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ALLEGATO
ELENCO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
- AICQ SICEV S.r.l.
- AJA EUROPE S.r.l.
- APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.
- APAVE ITALIA CPM S.r.l.
- CEPAS S.r.l.
- CERTIQUALITY S.r.l.
- CSI S.p.A.
- DEKRA Testing and Certification S.r.l.
- DI.QU. S.r.l.
- DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
- EN.I.C. s.r.l.
- ICIM S.p.A.
- ICMQ S.p.A.
- IMQ S.p.A.
- INTERTEK ITALIA S.p.A.
- ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE PER LE PROFESSIONI S.r.l.s
- ITEC - Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.
- KIWA CERMET Italia S.p.A.
- MTIC Intercert S.r.l.
- Q.C.B. ITALIA S.r.l.
- RINA Services S.p.A.
- S.T.S. Servizi e Tecnologie di Saldatura S.r.l. - Certificazioni
- SGS Italia S.p.A.
- TEC EUROLAB S.r.l.
- TECNEA ITALIA S.r.l. a socio unico
- TÜV Italia S.r.l.
- Verigas S.r.l.
ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
- CONFORMA
- Federazione CISQ
- AIOICI
- ALPI Associazione
- U.N.O.A.
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