CAM Servizi energetici: Manuale 2019
La nuova disciplina sui contratti pubblici (DLgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha introdotto con l’art.34 l’obbligo di applicazione, al 100% dei Criteri Ambientali Minimi (CAM1) adottati nell’ambito del Piano d’azione nazionale per il Green Public Procurement – PAN GPP. La sopracitata disposizione prevede che, le pubbliche amministrazioni dovranno inserire necessariamente nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La disciplina dell’art. 34, non si limita all’introduzione degli obblighi relativi ai criteri base, ma si estende anche ad altre fasi della procedura. Al comma 2 si legge che: le stazioni appaltanti nell’applicazione dei “criteri di aggiudicazione” richiamati all’articolo 95 devono tenere in considerazione i criteri premianti indicati nei CAM (art.34 Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); concetto quest’ultimo ribadito anche dall’ANAC nelle Linee guida per l’offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri premianti non sono obbligatori, ma devono essere semplicemente “tenuti in considerazione”; le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare i criteri “premianti” quando aggiudicano le gare d’appalto utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fissando una lex specialis che incentivi, senza rendere rigorosamente obbligatorio, l’utilizzo e l’adattamento della disciplina di gara ai suddetti criteri di carattere “premiante”.
Il codice degli appalti individua tre sub-criteri di aggiudicazione dell’offerta che sono:
1) miglior rapporto qualità/prezzo;
2) l’elemento prezzo;
3) seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
Nel primo caso l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
b. il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; c. il costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione; d. la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; e. l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; f. il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g. le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
Fonti:
Regione Veneto
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Piemonte
Provincia autonoma di Trento
Comune di Bologna
ART-ER spa
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