Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione del 27 marzo 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014
GU L86/37 del 28.03.2019
Entrata in vigore: 17.04.2019
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione precisa il formato e le modalità di trasmissione della relazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 riguardo all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono.
(2) La decisione XXX/10 delle parti del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono («protocollo di Montreal») definisce i moduli riveduti da utilizzare per riferire in merito alle sostanze controllate, inclusa la sottoproduzione di trifluorometano (HFC-23) e le importazioni ed esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi, in seguito all'entrata in vigore a livello mondiale, il 1° gennaio 2019, dell'emendamento di Kigali al suddetto protocollo, avente per oggetto la riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC).
(3) È opportuno modificare il formato della comunicazione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 al fine di allinearlo a quello stabilito nella decisione XXX/10 adottata dalle parti del protocollo di Montreal. Ciò consentirebbe all'Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di Montreal.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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