Ambiente

Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti

Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti

Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti

ID 15616 | 01.02.2022 / Modelli allegati

Nulla osta dell’autorità mineraria ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Procedura per la verifica della non interferenza con titoli minerari per la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale di nuove linee elettriche di collegamento e relativi impianti.

La Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell’autorità mineraria ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
La direttiva prevede che il proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi direttamente la sussistenza di interferenze con le aree delle concessioni vigenti utilizzando i dati disponibili nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Nel caso non vengano rilevate interferenze con attività minerarie, il progettista può rilasciare una dichiarazione di non interferenza che equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Per gli impianti integrati in una struttura esistente già connessa con la rete elettrica (ad esempio un impianto fotovoltaico da ubicare sul tetto di un fabbricato esistente già allacciato elettricamente) NON è richiesto il nulla osta.

La verifica di non interferenza può essere effettuata utilizzando il WebGIS UNMIG oppure tramite i seguenti file in formato KML

- Permessi di ricerca di idrocarburi in formato KML
- Concessioni di coltivazione di idrocarburi in formato KML
- Concessioni di stoccaggio di gas naturale in formato KML

A seguito della verifica si può presentare uno dei seguenti casi.

1. Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.
Il nulla osta minerario può essere sostituito con una dichiarazione del progettista secondo il modello di seguito proposto.
La dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Modello di dichiarazione di non interferenza (pdf) / Modello di dichiarazione di non interferenza (doc)

2. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.
Anche in questo caso il nulla osta minerario può essere sostituito con dichiarazione del progettista secondo il modello di seguito proposto.
Inoltre è necessario inviare alla Sezione UNMIG territorialmente competente una dichiarazione sulla attuale insussistenza di interferenze, assumendo anche l’impegno di modificare l’ubicazione degli impianti, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.
La dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, unitamente alla comunicazione alla sezione UNMIG, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Modello di dichiarazione di non interferenza II (pdf) / Modello di dichiarazione di non interferenza II (doc)
Modello di comunicazione alla Sezione UNMIG territorialmente competente (pdf) Modello di comunicazione alla Sezione UNMIG territorialmente competente (doc) 

3. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ubicato in mare
In questo caso non essendo possibile rilevare con un sopralluogo che le aree di interesse siano prive di impianti è necessaria una valutazione tecnica del progetto da parte della Sezione UNMIG territorialmente competente.
Nel caso la Sezione UNMIG comunichi che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari il nulla osta minerario può essere sostituito con dichiarazione del progettista secondo il modello proposto al punto 2) opportunamente modificato con le indicazioni della Sezione UNMIG.

4. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari
In questo caso devono essere effettuare le necessarie modifiche progettuali da concordare con la Sezione UNMIG territorialmente competente.

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