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DD MITE n. 16 del 24 marzo 2022

DD n  16 del 24 marzo 2022 Individuazione e gestione zone silenziose

DD MITE n. 16 del 24 marzo 2022 / Individuazione e gestione zone silenziose (di un agglomerato / in aperta campagna)

ID 16708 / In allegato Decreto e Comunicato GU

Decreto del Direttore della Direzione generale valutazioni ambientali
Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

(Comunicato in GU n. 119 del 23.05.2022)

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Obiettivi

Le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna, quali aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, esistenti o oggetto di pianificazione acustica, sono istituite, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa) e lettera bb) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, con gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente decreto.
L’individuazione e la delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna sono volte a:
1. garantire elevate e adeguate forme di tutela dall’inquinamento acustico ambientale, come definite dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, con particolare attenzione all’adozione di misure volte ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale quali l’istituzione delle zone silenziose, come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 2;
2. assicurare alla popolazione adeguata tutela della salute, nella definizione formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità(1), quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o di infermità; assicurare tutela dagli impatti dovuti all’inquinamento acustico ambientale e garantire il miglioramento delle condizioni di benessere e della qualità della vita (2), attraverso la fruizione, in condizioni di equità sociale, delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna (3);
3. perseguire, preservare e tutelare, laddove presente, la buona qualità acustica ambientale nel territorio nazionale, nel rispetto delle connotazioni acustiche espresse dalle diverse realtà territoriali;
4. ottemperare agli obblighi di comunicazione al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 7;
5. semplificare gli atti e le procedure tecniche e amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

(1) Fonte: Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
(2) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, art. 1, lettera b): l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.
(3) Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l’Europa: Environmental noise guidelines for the European region (2018).
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Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione)
Art. 2 (Obiettivi)
Art. 3 (Comunicazioni al Ministero della transizione ecologica)
Art. 4 (Zone silenziose di un agglomerato)
Art. 5 (Zone silenziose in aperta campagna)
Art. 6 (Aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale a seguito della delimitazione delle zone silenziose di un agglomerato ovvero delle zone silenziose in aperta campagna)
Art. 7 (Banca dati nazionale delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna)
Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)

Allegato A
Modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna
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Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Eventuali integrazioni e modifiche all’ “Allegato A” del presente decreto, volte a garantire l’adeguamento dello stesso al progresso tecnico-scientifico sono apportate con decreto del Ministero della transizione ecologica, adottato ai sensi dell’art. 4 comma 10-bis del decreto legislativo n. 194 del 2005.

2. Le zone silenziose individuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, con riferimento ai piani di azione da predisporsi entro l’anno 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019. Successivamente, tutte le zone silenziose sono individuate con le modalità definite nel presente decreto.

3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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