Ambiente

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004

Decisione di esecuzione 1004

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004

della Commissione del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione

GU L 163/66 DEL 20.06.2019

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Articolo 2 Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE

La quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo comprende soltanto i prodotti o componenti di prodotti che, in esito a operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. Le parti di tali prodotti o componenti di prodotti che sono state eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo.

Articolo 3 Calcolo dei rifiuti urbani riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva 2008/98/CE

1. La quantità dei rifiuti urbani riciclati è la quantità di rifiuti urbani in corrispondenza del punto di calcolo. La quantità dei rifiuti urbani che sono immessi nell'operazione di riciclaggio include i materiali interessati. Essa può includere materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l'operazione di riciclaggio specifica.
2. I punti di calcolo applicabili a determinati materiali di rifiuto e a determinate operazioni di riciclaggio sono indicati nell'allegato I.
3. Nei casi in cui i materiali di rifiuti urbani cessano di essere rifiuti in corrispondenza dei punti di calcolo indicati all'allegato I, la loro quantità è inclusa nella quantità dei rifiuti urbani riciclati.
4. Se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti urbani senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti urbani sono immessi nell'operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti urbani cerniti che è respinta dall'impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti urbani riciclati.
5. Se un impianto effettua un trattamento preliminare prima del punto di calcolo in tale impianto, i rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare non sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani riciclati comunicata da tale impianto.
6. Se i rifiuti urbani prodotti da un determinato Stato membro sono stati mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo, la quota di rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro è identificata utilizzando metodi appropriati, quali registri elettronici e indagini campionarie.
Se tali rifiuti subiscono un ulteriore trattamento preliminare, la quantità di materiali non interessati eliminati da tale trattamento è detratta tenendo conto della quota e, se del caso, della qualità dei materiali di rifiuto prodotti dai rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro.
7. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, il prodotto di tali operazioni che è soggetto al recupero del materiale, quali frazione minerale delle ceneri pesanti da incenerimento o clinker derivante dal coincenerimento, non è incluso nella quantità di rifiuti urbani riciclati, ad eccezione dei metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani. I metalli integrati nel prodotto minerale in uscita dal processo di coincenerimento dei rifiuti urbani non sono comunicati come riciclati.
8. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto soggetti al riciclaggio.

Articolo 4 Calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE

1. La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici soltanto in una delle ipotesi seguenti:
a) sono stati raccolti in modo differenziato alla fonte;
b) sono stati raccolti insieme a rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE;
c) sono stati differenziati e riciclati alla fonte.
3. Per calcolare la quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato II.
4. La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte determinata a norma del paragrafo 3 è inclusa sia nella quantità dei rifiuti urbani riciclati sia nella quantità totale dei rifiuti urbani prodotti.

Articolo 5 Calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE

1. La quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento comprende soltanto i metalli contenuti nel concentrato di metallo che è separato dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani e non include gli altri materiali contenuti nel concentrato di metallo.
2. Per calcolare la quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato III.

Articolo 6 Raccolta dei dati

1. Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli enti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso.
2. Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici per registrare i dati sui rifiuti urbani.
3. Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, queste soddisfano i requisiti minimi seguenti:
a) sono condotte a intervalli regolari e specificati e riflettono adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine;
b) sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati.

Articolo 7 Comunicazione dei dati

1. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato IV. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri che comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità nel formato riportato nell'allegato V sono considerati conformi al primo comma.
2. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato V.
3. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sugli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato e sugli oli usati raccolti in modo differenziato e trattati nel formato riportato nell'allegato VI.
4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.

Articolo 9 Disposizioni transitorie

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE per l'anno di riferimento 2016 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2017 entro il 30 settembre 2019. I dati per l'anno di riferimento 2018 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2019 sono presentati entro 18 mesi dalla fine di ciascun anno di riferimento. I dati previsti dal presente articolo sono trasmessi alla Commissione mediante la norma di interscambio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2011/753/UE.
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