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Decisione delegata (UE) 2019/1597

Decisione delegata  UE  2019 1597

Decisione delegata (UE) 2019/1597

della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari

GU L 248/77 del 27.09.2019

Entrata in vigore: 17.10.2019

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Articolo 1 Ambito di applicazione della misurazione dei rifiuti alimentari

1. Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare:
a) produzione primaria;
b) trasformazione e fabbricazione;
c) vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti;
d) ristoranti e servizi di ristorazione;
e) famiglie.
2. I rifiuti alimentari sono attribuiti a ciascuna delle fasi della filiera alimentare di cui al paragrafo 1 conformemente all'allegato I.
3. La misurazione riguarda rifiuti alimentari classificati con i codici per rifiuti di cui all'allegato II o con qualsiasi altro codice per rifiuti che comprenda rifiuti alimentari.
4. La misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:
a) il materiale agricolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE;
b) i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE;
c) i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti di imballaggio classificati con il codice «15 01 – imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE;
d) i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti classificati con il codice «20 03 03 – residui della pulizia stradale» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE;
e) per quanto possibile, i materiali non alimentari mischiati ai rifiuti alimentari al momento della raccolta.
5. Fatta salva la misurazione volontaria di cui all'articolo 3, la misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:
a) i rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse;
b) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/98/CE.

Articolo 2 Metodologia per la misurazione dei rifiuti alimentari

1. Gli Stati membri misurano ogni anno la quantità di rifiuti alimentari prodotti in un anno civile completo.
2. Gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III almeno una volta ogni quattro anni.
3. Se non viene utilizzata la metodologia di cui all'allegato III gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato IV.
4. Per il primo periodo di comunicazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per tutte le fasi della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III. Per tale periodo gli Stati membri possono utilizzare i dati già raccolti nell'ambito dei regimi esistenti per l'anno 2017 o per gli anni successivi.
5. Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate in tonnellate metriche di massa fresca.

Articolo 3 Misurazione volontaria

Gli Stati membri possono effettuare misurazioni e comunicare alla Commissione dati ulteriori relativi ai livelli e alla prevenzione dei rifiuti alimentari. Tali dati possono comprendere:
a) le quantità di rifiuti alimentari considerati come costituiti da parti di alimenti destinati ad essere ingeriti dagli esseri umani;
b) le quantità di rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse;
c) le quantità di alimenti ridistribuiti per il consumo umano di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2008/98/CE;
d) le quantità di alimenti non più destinati al consumo umano immessi sul mercato per essere trasformati in mangimi da un operatore del settore dei mangimi quale definito all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 178/2002;
e) gli ex prodotti alimentari quali definiti nella parte A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.

Articolo 4 Requisiti minimi di qualità

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di garantire l'affidabilità e l'accuratezza delle misurazioni dei rifiuti alimentari. Gli Stati membri garantiscono in particolare che:
a) le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato III si basano su un campione rappresentativo della popolazione cui sono applicati i risultati di tali misurazioni e riflettono adeguatamente le variazioni dei dati relativi alle quantità di rifiuti alimentari da misurare;
b) le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato IV si basano sulle migliori informazioni disponibili.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui metodi utilizzati per la misurazione dei rifiuti alimentari per ciascuna delle fasi della filiera alimentare e su eventuali modifiche significative ad essi applicate rispetto ai metodi utilizzati per le misurazioni precedenti.
...

ALLEGATO II

Codici inclusi nell'elenco europeo dei rifiuti per i tipi di rifiuti che di norma comprendono rifiuti alimentari

Produzione primaria

02 01 02

scarti di tessuti animali

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

Trasformazione e fabbricazione

02 02

rifiuti della preparazione e della lavorazione
di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 03

rifiuti della preparazione e del trattamento
di frutta, verdura, cereali, oli alimentari,
cacao, caffè, tè e ta­bacco; della produzione
di conserve alimentari;
della produzione di lievito ed estratto di lievito;
della pre­ parazione e fermentazione di melassa

02 04

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 05

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 06

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 07

rifiuti della produzione di bevande alcoliche
ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

20 03 02

rifiuti dei mercati

16 03 06

rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

Ristoranti e servizi di ristorazione

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

Famiglie

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

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