Ambiente

Regolamento (UE) n. 547/2011

Etichettatura dei prodotti fitosanitari

Regolamento (UE) N. 547/2011
della Commissione dell'8 giugno 2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari

La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) In forza del regolamento (CE) n. 1107/2009, le prescrizioni in materia di etichettatura fissate nell'articolo 16 e negli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), devono continuare ad applicarsi a titolo del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1107/2009 è quindi necessario adottare un regolamento che incorpori dette prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari con le modifiche eventualmente necessarie, come l'aggiornamento dei riferimenti.
(3) Occorre introdurre disposizioni concernenti il riutilizzo degli imballaggi e i prodotti fitosanitari che sono destinati a essere utilizzati per esperimenti o test a fini di ricerca o sviluppo.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

________
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'etichettatura dei prodotti fitosanitari è conforme alle prescrizioni dell'allegato I e contiene, se del caso, le frasi tipo sui rischi particolari per la salute umana o animale o per l'ambiente figuranti nell'allegato II e le frasi tipo sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o dell'ambiente figuranti nell'allegato III.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
....

ALLEGATO I
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1) Le seguenti informazioni devono essere incluse in modo chiaro e indelebile sull'imballaggio dei prodotti fitosanitari:
a) la denominazione commerciale o la designazione del prodotto fitosanitario;
b) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario e, se si tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo del responsabile dell'imballaggio e dell'etichettatura finali o dell'etichettatura finale del prodotto fitosanitario sul mercato;
c) il nome di ciascuna sostanza attiva espresso come stabilito nell'articolo 10, punto 2.3, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(1) con un'indicazione precisa della forma chimica. La denominazione deve essere quella figurante nell'elenco contenuto nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2) oppure, se la sostanza non vi figura, la sua denominazione comune ISO. Se questa non è disponibile, la sostanza attiva va indicata con la sua designazione chimica secondo le norme IUPAC;
d) la concentrazione di ciascuna sostanza attiva espressa come segue:
i) per i prodotti solidi, gli aerosol, i liquidi volatili (punto massimo di ebollizione 50 °) o i liquidi viscosi (limite inferiore 1 Pa.s a 20 °C), in % p/p e in g/kg,
ii) per gli altri preparati liquidi/gel, in % p/p e in g/l,
iii) per i gas, in % v/v e % p/p.
Se la sostanza attiva è un microorganismo, il suo contenuto va espresso mediante il numero di unità attive per il volume o il peso o qualsiasi altro elemento pertinente per il microorganismo, p.es. le unità formanti colonie per grammo (cfu/g);
e) la quantità netta di prodotto fitosanitario espressa in: g o kg per i preparati solidi, g, kg, ml o l per i gas e ml o l per i preparati liquidi;
f) il numero di partita del preparato e la data di produzione;
g) informazioni sul pronto soccorso;
h) la natura degli eventuali rischi particolari per la salute umana o animale o per l'ambiente mediante frasi tipo, scelte in modo appropriato dall'autorità competente tra quelle figuranti nell'allegato II;
i) le precauzioni per la tutela della salute umana o animale o per l'ambiente, sotto forma di frasi tipo, scelte in modo appropriato dall'autorità competente tra quelle figuranti nell'allegato III;
j) il tipo di azione del prodotto fitosanitario (p.es. insetticida, regolatore di crescita, erbicida, fungicida, ecc.) e il modo di azione;
k) il tipo di preparazione (p.es. polvere bagnabile, concentrato emulsionabile, ecc.);
l) gli impieghi per i quali il prodotto fitosanitario è stato autorizzato e tutte le condizioni specifiche agricole, fitosanitarie e ambientali in cui il prodotto può o non deve essere utilizzato;
(1) GU L. 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(2) GU L. 353 del 31.12.2008, pag. 1.
m) le istruzioni e le condizioni per l'uso e il dosaggio, in particolare, se del caso, la dose massima per ettaro per applicazione e il numero massimo di applicazioni all'anno. Il dosaggio è espresso in unità metriche per ciascun impiego previsto secondo i termini dell'autorizzazione;
n) se necessario, l'intervallo di sicurezza per ciascun impiego tra l'ultima applicazione e:
i) la semina o la piantatura della coltura da proteggere,
ii) la semina o la piantatura di colture successive,
iii) l'accesso dell'uomo o degli animali,
iv) il raccolto,
v) l'uso o il consumo;
o) indicazioni relative all'eventuale fitotossicità, alla sensibilità varietale e ad ogni altro effetto secondario negativo diretto o indiretto sulle piante o sui prodotti di origine vegetale, nonché gli intervalli da osservare tra l'applicazione e la semina o la piantatura:
- della coltura in questione o
- delle culture successive e adiacenti;
p) la dicitura «Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso» se il prodotto è accompagnato da un foglietto di istruzioni, come previsto al punto 2;
q) le istruzioni per le condizioni appropriate di conservazione e di eliminazione non pericolosa del prodotto sanitario e dell'imballaggio;
r) se necessario, la data di scadenza in condizioni normali di conservazione;
s) un divieto di riutilizzo dell'imballaggio, fuorché da parte del titolare dell'autorizzazione e a condizione che l'imballaggio sia stato ideato specificamente per permettere il suo riutilizzo da parte del titolare dell'autorizzazione;
t) tutte le informazioni richieste dall'autorizzazione, in conformità all'articolo 31, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 51, paragrafo 5, o all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
u) le categorie di utilizzatori autorizzati a utilizzare il prodotto fitosanitario, se l'impiego è limitato a determinate categorie.
2) Le informazioni richieste al punto 1, lettere m), n), o), q), r) e t), possono essere indicate su un foglietto d'istruzioni separato accluso all'imballaggio se lo spazio disponibile sull'imballaggio non è sufficiente. Tale foglietto di istruzioni è considerato come parte dell'etichetta.
3) L'etichetta dell'imballaggio di un prodotto fitosanitario non può in alcun caso recare indicazioni come «non tossico», «non nuoce alla salute» o indicazioni simili. Possono però figurare sull'etichetta indicazioni come l'informazione che il prodotto fitosanitario può essere utilizzato durante il periodo di attività delle api o di altre specie non bersaglio o durante la fioritura delle colture o delle malerbe oppure altre frasi di questo tipo per proteggere le api o frasi con informazioni simili per la protezione delle api o di altre specie non bersaglio, se l'autorizzazione permette esplicitamente l'utilizzo in tali condizioni.
4) Gli Stati membri possono subordinare l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari sul loro territorio alla condizione che l'etichetta sia redatta nella/e loro lingua/e nazionale/i.
5) In deroga al punto 1, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti fitosanitari destinati ad essere utilizzati per esperimenti o test a fini di ricerca o sviluppo, di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere conformi solo al punto 1, lettere b), c), d), j) e k) del presente allegato.
L'etichetta deve contenere le informazioni richieste dal permesso per scopi sperimentali, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la dicitura «prodotto per impieghi sperimentali, non pienamente caratterizzato, maneggiare con estrema cautela».

ALLEGATO II
FRASI TIPO SUI RISCHI PARTICOLARI PER LA SALUTE UMANA O ANIMALE O L'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 INTRODUZIONE

Le seguenti frasi tipo supplementari sono definite a completamento di quelle contenute nella direttiva 1999/45/CE, che si applica ai prodotti fitosanitari. Le disposizioni di detta direttiva si applicano anche per i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi, compresi i virus, come sostanze attive. L'etichettatura dei
prodotti contenenti microorganismi, compresi i virus, come sostanze attive, riflette inoltre le disposizioni relative ai test di sensibilizzazione cutanea e respiratoria di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 (1) e alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 545/2011 (2).
Le frasi tipo sui rischi particolari non pregiudicano l'allegato I.

1. Frasi tipo sui rischi particolari
1.1. Rischi particolari per l'uomo (RSh)
RSh 1
IT: Tossico per contatto oculare.
(1) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.
RSh 2
IT: Può causare fotosensibilizzazione.
RSh 3
IT: Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.
1.2. Rischi particolari per l'ambiente (Rse)
Nessuno.
2. Criteri di applicazione delle frasi tipo sui rischi particolari
2.1. Criteri di applicazione delle frasi tipo relative all'uomo
RSh 1
Tossico per contatto oculare.
La frase si deve utilizzare quando un test dell'irritazione oculare eseguito conformemente alla parte A, punto 7.1.5, dell'allegato del regolamento (UE) n. 545/2011, ha dato come risultato tra gli animali sottoposti al test chiari segni di tossicità sistemica (legati ad esempio all'inibizione della colinesterasi) o una mortalità che possono essere attribuite all'assorbimento della sostanza attiva attraverso le membrane mucose dell'occhio. La frase va utilizzata anche se vi sono prove di tossicità sistemica nell'uomo in seguito a contatto oculare.
In questi casi va specificata la protezione oculare, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato III.
RSh 2
Può causare fotosensibilizzazione.
La frase deve essere utilizzata quando esistono prove chiare derivanti da sistemi sperimentali o da un'esposizione umana documentata che i prodotti hanno effetti fotosensibilizzanti. La frase va utilizzata anche per i prodotti contenenti una data sostanza attiva o un ingrediente del preparato che presentano effetti fotosensibilizzanti nell'uomo, qualora il prodotto contenga tale componente fotosensibilizzante in una concentrazione pari o superiore all'1 % (p/p).
In questi casi devono essere specificate le misure di protezione personale, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato III.
RSh 3
Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli
occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.
La frase deve essere utilizzata, se del caso, per i prodotti fitosanitari preparati sotto forma di gas liquefatti (ad esempio, per le preparazioni di bromuro di metile). In questi casi devono essere specificate le misure di protezione personale, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato III.
Questa frase non va utilizzata nei casi in cui si utilizzano le frasi sui rischi R34 e R35, di cui alla direttiva 1999/45/CE.
2.2. Criteri di applicazione delle frasi tipo relative all'ambiente.
Nessuno.

FRASI TIPO SULLE PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA O ANIMALE O DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1
INTRODUZIONE
Le seguenti frasi tipo supplementari sono definite a completamento di quelle contenute nella direttiva 1999/45/CE, che si applica ai prodotti fitosanitari. Le disposizioni di detta direttiva si applicano anche per i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi, compresi i virus, come sostanze attive. L'etichettatura dei
prodotti contenenti microorganismi, compresi i virus, come sostanze attive, riflette inoltre le disposizioni relative ai test di sensibilizzazione cutanea e respiratoria di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 544/2011 e alla parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 545/2011.
Le frasi tipo sulle precauzioni non pregiudicano l'allegato I.
1. Disposizioni generali
Tutti i prodotti fitosanitari devono recare sull'etichetta la seguente frase, completata dal testo fra parentesi, se del caso:
SP 1
IT: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]
2. Precauzioni specifiche
2.1. Precauzioni specifiche per operatori (Spo)
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri possono indicare un'attrezzatura idonea per la protezione personale degli operatori e prescrivere elementi specifici di quest'attrezzatura (ad esempio, tuta, grembiule, guanti, scarpe robuste, stivali di gomma, visiere, schermi per il viso, occhiali di protezione, elmetto di protezione, cappuccio o respiratore di tipo specifico). Tali precauzioni supplementari non pregiudicano le frasi tipo applicabili a norma della direttiva 1999/45/CE.
2. Gli Stati membri possono inoltre indicare i compiti specifici che richiedono
una particolare attrezzatura di protezione, come la mescolatura, il carico o la manipolazione del prodotto non diluito, l'applicazione o la nebulizzazione del prodotto diluito, la manipolazione di materiali trattati di recente, come piante o terreno, o l'accesso a zone trattate di recente.
3. Gli Stati membri possono aggiungere specifiche per i controlli tecnici, come ad esempio:
- deve essere utilizzato un sistema di trasferimento stagno per trasferire l'antiparassitario dal contenitore del prodotto al serbatoio del nebulizzatore,
- l'operatore deve lavorare in una cabina chiusa (con un sistema di condizionamento/filtrazione dell'aria) durante la nebulizzazione,
- i controlli tecnici possono sostituire l'attrezzatura di protezione personale se offrono un livello di protezione pari o superiore ad essa.
Disposizioni particolari
SPo 1
IT: Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.
SPo 2
IT: Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
SPo 3
IT: Una volta iniziata la fumigazione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.
SPo 4
IT: Il contenitore deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.
SPo 5
IT: Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.
SPe 1
IT: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza).
SPe 2
IT: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).
SPe 3
IT: Per proteggere [organismi acquatici/insetti/piante/artropodi non bersaglio], rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zone non coltivate/acque superficiali].
SPe 4
IT: Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali asfalto, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e in altre situazioni ad alto rischio di deflusso superficiale.
SPe 5
IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo ai solchi.
SPe 6
IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.
SPe 7
IT: Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.
SPe 8
IT: Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) per più di (precisare il numero o la durata delle applicazioni).
SPr 1
IT: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.
SPr 2
IT: Durante il periodo di trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Devono essere menzionati il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante e il relativo antidoto.
SPr 3
IT: I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.
3.1. Introduzione
In generale i prodotti fitosanitari sono autorizzati solo per gli impieghi specificati, accettabili sulla base di una valutazione conforme ai principi uniformi stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. [Office of Publications please insert number – regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del […], che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari].
Le precauzioni specifiche devono riflettere, nella misura del possibile, i risultati di tali valutazioni conformi ai principi uniformi e devono essere applicate in particolare nei casi in cui sono necessarie misure di attenuazione dei rischi per evitare effetti inaccettabili.
3.2. Criteri di applicazione delle frasi tipo sulle precauzioni per gli operatori
SPo 1
Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.
La frase va utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti ingredienti che possono reagire violentemente a contatto con l'acqua, come i sali di cianuro o il fosfuro di alluminio.
SPo 2
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Si raccomanda di utilizzare questa frase quando, per proteggere gli operatori, è necessario un equipaggiamento di protezione. L'uso della frase è obbligatorio per tutti i prodotti fitosanitari classificati T o T+.
SPo 3
Una volta iniziata la fumigazione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.
La frase può essere utilizzata per i prodotti fitosanitari impiegati per la fumigazione nei casi in cui l'uso della maschera respiratoria non sia giustificato.
SPo 4
Il contenitore deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.
La frase va utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono reagire violentemente a contatto con l'acqua o l'umidità dell'aria, come il fosfuro di alluminio, o che possono causare una combustione spontanea, come i ditiocarbamati (alchilene-bis). Questa frase può essere utilizzata anche per i prodotti volatili classificati R20, R23 o R26. In singoli casi è necessario avvalersi del parere di esperti per valutare se le proprietà della preparazione e l'imballaggio possono causare danni all'operatore.
SPo 5
Ventilare a fondo /per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray le serre/zone trattate prima di accedervi.
La frase può essere utilizzata per i prodotti fitosanitari impiegati in serre o altri luoghi chiusi, come i magazzini.
3.3. Criteri di applicazione delle frasi tipo sulle precauzioni da adottare per l'ambiente
SPe 1
Per proteggere le acque sotterranee/gli organismi del suolo non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) per più di (indicare la durata o la frequenza).
La frase va utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali una valutazione conforme ai principi uniformi dimostra che sono necessarie misure di attenuazione dei rischi per uno o alcuni degli impieghi indicati nell'etichetta, al fine di evitare un accumulo nel suolo, effetti negativi sui lombrichi o su
altri organismi presenti nel suolo o sulla microflora del suolo e/o la contaminazione delle acque sotterranee.
SPe 2
Per proteggere le acque sotterranee/gli organismi acquatici non applicare sul suolo (specificare tipo o situazione del suolo).
La frase può essere utilizzata come misura di attenuazione dei rischi per evitare una possibile contaminazione delle acque sotterranee o superficiali vulnerabili (ad esempio a causa del tipo di terreno, della topologia o del drenaggio del suolo), se una valutazione conforme ai principi uniformi
dimostra che sono necessarie misure di attenuazione dei rischi per uno o alcuni degli impieghi indicati sull'etichetta, al fine di evitare effetti inaccettabili.
SPe 3
Per proteggere organismi acquatici/piante/artropodi/insetti non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da zone non coltivate/acque superficiali.
La frase va utilizzata per proteggere piante, artropodi e/o organismi acquatici non bersaglio, se una valutazione conforme ai principi uniformi dimostra che sono necessarie misure di attenuazione dei rischi per uno o alcuni degli impieghi indicati sull'etichetta, al fine di evitare effetti inaccettabili.
SPe 4
Per proteggere gli organismi acquatici/le piante non bersaglio non applicare su superfici impermeabili quali asfalto, cemento, acciottolato, binari ferroviari e in altre situazioni ad alto rischio di deflusso superficiale.
A seconda dei tipi di impiego del prodotto fitosanitario, gli Stati membri possono utilizzare la frase per attenuare il rischio di deflusso superficiale al fine di proteggere gli organismi acquatici o le piante non bersaglio.
SPe 5
Per proteggere gli uccelli/i mammiferi selvatici, il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo ai solchi.
La frase va utilizzata per prodotti fitosanitari come i granuli o i pellet, che devono essere incorporati nel terreno per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici.
SPe 6
Per proteggere gli uccelli/i mammiferi selvatici rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

La frase va utilizzata per prodotti fitosanitari come i granuli o i pellet, al fine di evitare che vengano ingeriti da uccelli o mammiferi selvatici. Si consiglia di utilizzarla per tutti i preparati solidi utilizzati senza diluizione.
SPe 7
Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.
La frase va utilizzata quando una valutazione conforme ai principi uniformi dimostra che tale misura di attenuazione dei rischi è necessaria per uno o alcuni degli impieghi indicati sull'etichetta.
SPe 8
Pericoloso per le api/Per proteggere api e insetti impollinatori non applicare alle colture durante la fioritura/Non utilizzare in luoghi con forte presenza di api/Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento/Non applicare in presenza di piante infestanti
in fiore/Eliminare le piante infestanti prima della fioritura/Non applicare prima di (indicare il periodo).
La frase va utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali una valutazione conforme ai principi uniformi dimostra che devono essere applicate misure di attenuazione dei rischi per uno o alcuni degli impieghi previsti, al fine di proteggere le api e altri insetti impollinatori. A seconda del tipo di impiego
del prodotto fitosanitario e delle disposizioni regolamentari nazionali pertinenti, gli Stati membri possono scegliere la formulazione appropriata per limitare il rischio per le api e gli altri insetti impollinatori e le loro covate.
3.4. Criteri di applicazione delle frasi tipo sulle precauzioni da adottare per le buone pratiche agricole
SPa 1
Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) per più di (precisare il numero o la durata delle applicazioni).
La frase va utilizzata quando tale restrizione appare necessaria per limitare il rischio di insorgenza di resistenza.
3.5. Criteri di attribuzione delle frasi tipo sulle precauzioni specifiche per i rodenticidi
SPr 1
Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.
Affinché gli operatori rispettino la norma, la frase deve essere messa in evidenza sull'etichetta per evitare possibilmente un uso improprio.
SPr 2
Durante il periodo di trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Devono essere menzionati il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante e il relativo antidoto.
La frase deve essere messa in evidenza sull'etichetta, in modo da evitare possibilmente un avvelenamento accidentale.
SPr 3
I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.
Per evitare l'avvelenamento secondario di animali, la frase deve essere utilizzata per tutti i rodenticidi contenenti anticoagulanti come sostanze attive.

GU 155/176 11.06.2011

Entrata in vigore: 01.07.2011
Applicazione: 14.06.2011

S.m.i.: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 L 158 74 10.6.2013

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