Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065
della Commissione del 13 novembre 2017 che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione
Articolo 1 Conferma delle condizioni di approvazione
Sono confermate le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui all'allegato, parte B, riga 18, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Articolo 2 Modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408
La voce «8-idrossichinolina» è inserita tra la voce «1-metilciclopropene» e la voce «aclonifen».
Articolo 3 Applicazione differita dell'articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, quale modificato dall'articolo 2, si applica ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 solo alle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti 8-idrossichinolina presentate dopo il 4 aprile 2018.
Articolo 4 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
GUUE L 295/40 del 14.11.2017
Entrata in vigore: 04.12.2017
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