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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731

ID 19364 | 04.04.2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione del 3 aprile 2023 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741

GU L 95/28 del 4.4.2023

Entrata in vigore: 01.01.2024

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Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare è quello stabilito nell’allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2024, 2025 e 2026 rispettivamente entro il 31 agosto 2025, 2026 e 2027 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 è abrogato.

Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2023, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1° settembre 2024.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

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