Ambiente

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555

Regolamento 2018 555

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555

della Commissione del 9 aprile 2018 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

Articolo 1

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2019, 2020 e 2021 rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 2021 e 2022. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 è abrogato.
Tuttavia, per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2018, esso continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2019.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

ALLEGATO I
Parte A: prodotti di origine vegetale da sottoporre a campionamento nel 2019, 2020 e 2021.
Parte B: prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento nel 2019, 2020 e 2021. 
Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale 

ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

1) Il numero di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare per ciascun prodotto e analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5).

2) Oltre ai campioni prescritti in base alla tabella riportata al punto 5), nel 2019 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.
Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2020 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.
Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2021 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci
campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

3) In conformità alla tabella riportata al punto 5), i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica vanno prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

4) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per il 15 % al massimo dei campioni da prelevare e analizzare in conformità alla tabella riportata al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.
Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta-abituale per quantificare i risultati.

5) Numero minimo di campioni per Stato membro per prodotto:

Stato membro

Campioni

Stato membro

Campioni

BE

12

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683

___________

GUUE L 92/6 del 10.04.2018

Entrata in vigore il 1° gennaio 2019

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