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Regolamento (UE) 2022/2577

Quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

Regolamento (UE) 2022/2577 / Quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

ID 18498 | 29.12.2022

Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

GU L 335/36 del 29.12.2022

Entrata in vigore: 30.12.2022

Applicazione: per un periodo di 18 mesi dal 30.12.2022

Modifiche:

Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023 (GU L 2024/223 del 10.01.2024). Entrata in vigore: 11.01.2024. Applicazione a decorrere dal 1° luglio 2024

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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «procedura autorizzativa»: la procedura che:

a) comprende tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e le valutazioni di impatto ambientale, ove necessarie; e
b) comprende tutte le fasi amministrative dal ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità competente fino alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura da parte della medesima;

2) «apparecchiatura per l'energia solare»: apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, compresa l'apparecchiatura solare termica e fotovoltaica.

Articolo 3 Interesse pubblico prevalente

1. La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

2. Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente. Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti.

Articolo 4 Accelerare la procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare

1. La durata della procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l'energia solare sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non è superiore a tre mesi, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con l'allegato II, punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle suddette apparecchiature per l'energia solare è esonerata dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale.

2. Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.

3. Per la procedura autorizzativa riguardante l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile, con una capacità pari o inferiore a 50 kW, in assenza di risposta delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda, l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione.

4. Qualora l'applicazione della soglia di capacità di cui al paragrafo 3 del presente articolo comporti oneri o vincoli amministrativi significativi per il funzionamento della rete elettrica, gli Stati membri possono applicare una soglia inferiore, purché essa rimanga superiore a 10,8 kW.

5. Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.

Articolo 5 Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile

1. Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, comprese le autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.

2. Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 % e lasciando la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali in applicazione del paragrafo 3, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro tre mesi dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.

3. Se la revisione della potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile o l'ammodernamento di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

4. Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il progetto è esonerato dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE.

5. Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.

Articolo 6 Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema

Gli Stati membri possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e dalle valutazioni di protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se gli Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'autorità competente provvede affinché, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per garantire la conformità all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE. Qualora tali misure non siano disponibili, l'autorità competente provvede affinché l'operatore corrisponda una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.

Articolo 7 Accelerazione della diffusione delle pompe di calore

1. La procedura autorizzativa per l'installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi.

2. A meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all'ente competente per:

a) pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW; e

b) pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.

3. Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni del presente articolo per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.

4. Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.

Articolo 8 Termini relativi alla procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e la diffusione delle pompe di calore

Nell'applicare i termini di cui agli articoli 4, 5 e 7, i periodi seguenti non sono conteggiati in tali termini, tranne quando coincidono con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa:

a) il periodo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta; e

b) il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.

Articolo 9 Riesame

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento in vista dell'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili. Essa presenta al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame. Sulla base della relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore.

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