Ambiente

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni

GU L 168/1 del 27.6.2022

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Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici:

a) soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001;
b) forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, e dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
c) soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.

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Articolo 3 Struttura di governance del sistema volontario

1. I sistemi volontari istituiscono una struttura di governo per dotarsi della capacità giuridica e tecnica, dell’imparzialità e dell’indipendenza necessarie per svolgere i propri compiti. In funzione del proprio ambito di applicazione, il sistema volontario istituisce un comitato tecnico o un sistema equivalente di assistenza tecnica specialistica, che in casi particolari consente anche di ricorrere a esperti esterni indipendenti per ottenere consulenza su questioni tecniche.
2. Nella struttura di governo e nel processo decisionale i sistemi volontari includono, per quanto possibile, un’ampia varietà di rappresentanti dei gruppi di portatori di interessi, quali associazioni di agricoltori o silvicoltori, organizzazioni ambientaliste non governative, comunità indigene e locali potenzialmente interessate dal sistema, mondo accademico e produttori di combustibili. Nessun portatore di interessi o gruppo di portatori di interessi ha una posizione dominante nel processo decisionale. Le decisioni sono prese solo se è raggiunto il quorum della maggioranza dei portatori di interessi.
3. I sistemi volontari stabiliscono modalità e procedure per evitare conflitti di interesse nel processo decisionale. Come minimo applicano un insieme di pesi e contrappesi affinché nessun singolo portatore di interessi possa esercitare un’influenza determinante sull’esito di una decisione in cui abbia un interesse personale.
4. Gli organismi di certificazione stabiliscono modalità e procedure d’integrità per assicurare la completa indipendenza dagli operatori economici che aderiscono al sistema. I sistemi volontari esigono che gli organismi di certificazione che operano per loro conto siano accreditati in base alla norma 17065 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).
5. Il sistema di governance dell’organismo di certificazione è inteso ad assicurare che il giudizio degli esecutori del controllo sia il più possibile indipendente applicando principi di rotazione degli esecutori del controllo o altre migliori pratiche vigenti nel settore.
6. Chiunque abbia un conflitto potenziale di interessi è escluso dal processo decisionale, sia nel sistema volontario sia nell’organismo di certificazione. Per individuare e documentare tali casi il sistema volontario predispone procedure adeguate e una pista di controllo, che riesamina periodicamente nell’ambito del sistema di monitoraggio interno.

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