Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 / Struttura relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima
ID 18171 | 25.11.2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione del 15 novembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima
GU L 306/1 del 25.11.2022
Entrata in vigore: 15.12.2022
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Articolo 2 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «decarbonizzazione»
1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo e i traguardi stabiliti per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all’articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999, compresi i progressi verso l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, utilizzando i formati riportati nell’allegato I del presente regolamento.
La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 e a cadenza annuale in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tenuto conto dei controlli iniziali di cui all’articolo 37, paragrafo 4, dello stesso, come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.
2. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo all’energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 4, lettera a), punto 2, e all’articolo 20, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato II del presente regolamento.
3. Lo Stato membro comunica le informazioni sull’adattamento di cui all’articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 3 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «efficienza energetica»
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo alla dimensione «efficienza energetica» di cui all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 4 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «sicurezza energetica»
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «sicurezza energetica» di cui all’articolo 4, lettera c), e all’articolo 22, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato V del presente regolamento.
Articolo 5 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «mercato interno dell’energia»
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «mercato interno dell’energia» di cui all’articolo 4, lettera d), e all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 6 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «ricerca, innovazione e competitività»
1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «ricerca, innovazione e competitività» di cui all’articolo 4, lettera e), e all’articolo 25, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VII del presente regolamento.
2. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, di cui all’articolo 25, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VIII del presente regolamento.
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