Diagnosi energetiche: la lista degli interventi possibili nel rapporto di diagnosi energetica (ai sensi dell'Art. 4 comma 7 DM 256 del 10 luglio 2024)
Come previsto dall'Art. 4 comma 7 DM 256 del 10 luglio 2024, ENEA ha pubblicato entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, un elenco non esaustivo delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per formulare proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi energetica. L’elenco verrà aggiornato con cadenza biennale.
L’elenco è costituito da due tabelle A1 e A2.
La tabella A1 contiene un elenco non esaustivo di interventi per area o famiglia omogena (interventi relativi ad aria compressa, a centrale termica, a climatizzazione, etc) e per sotto area specifica.
La tabella A2 approfondisce gli interventi relativi alle linee produttive, contenenti la tipologia di intervento e il relativo codice ATECO potenzialmente interessato dall'intervento. L'elenco dei codici ATECO desunto dall'analisi delle diagnosi pervenute ad ENEA nel periodo dicembre 2019-dicembre 2023, non è esaustivo e l'intervento può quindi essere considerato anche per altri codici ATECO.
Articolo 4 (Attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica)
1. Ai fini dell’adempimento di cui all’articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto-legge, l’impresa energivora, per ciascun anno di fruizione delle agevolazioni, individua gli interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, aventi le seguenti caratteristiche: a) un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni; b) un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento, non eccedente l'importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento.
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, l’impresa energivora è tenuta:
a) a effettuare, nell’anno di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi di cui al comma 1;
b) a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione.
3. In deroga al comma 2, lettera a), nei casi di cui all’articolo 3, comma 3 del presente decreto, l’impresa energivora è tenuta a effettuare, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera b).
4. Ai fini del rispetto delle condizioni di cui al comma 1, sono considerati gli interventi previsti nel rapporto di diagnosi energetica in corso di validità, realizzati dal 1° gennaio 2024.
5. Per la determinazione del tempo di ritorno semplice dell’investimento, il prezzo dell’energia elettrica e degli altri vettori energetici è indicato dalle imprese in diagnosi energetica e opportunamente documentato. Il tempo di ritorno semplice dell’investimento è determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi energetica.
6. L’impresa energivora, in alternativa agli interventi individuati ai sensi del comma 1, può effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dai medesimi interventi individuati ai sensi del comma 1, ferme restando le previsioni di cui al comma 2.
7. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ENEA pubblica un elenco non esaustivo, da aggiornare con cadenza biennale, delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi.
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