Decreto 23 marzo 2017
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
Art. 1.
1. Ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le spese per le attività svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all’art. 9 del medesimo decreto relative alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore è di entità inferiore a 5 milioni di euro, nonché le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, anche finalizzate alle attività di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti tramite il versamento di un contributo che rispecchia i costi delle attività istruttorie e corrispondente alla percentuale prevista all’art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come regolamentato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016. Il versamento minimo è comunque fissato in un importo di 500 euro. Tali somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, da riassegnare su apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 2.
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
GU n. 195 del 22.08.2017
Entrata in vigore: 22.08.2017
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