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Protocollo di Kiev

Protocollo di Kiev

Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Protocollo di Kiev)

ID 11311 | 06.08.2020 - Protocollo IT in allegato (Fonte CH)

Protocollo di Kiev

Firmato a Kiev il 21 maggio 2003

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 27 aprile 2007

Entrato in vigore per la Svizzera l’8 ottobre 2009

Il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant release and transfer registers) è stato adottato dalla Riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutasi il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della V Conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa».

Il testo, ratificato finora da 32 paesi e dall'Unione europea, è entrato in vigore l'8 ottobre 2009.

Si tratta del primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive, piuttosto che quelle autorizzate e di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali. Come evidenziato dalla relazione che accompagna il DDL, gli obiettivi del Protocollo comprendono e ampliano quelli già perseguiti a livello europeo con il registro EPER (European Pollutant Release and Transfer Register), finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti, e a livello nazionale attraverso Dichiarazione INES, prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che ha stabilito per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa.

Il contenuto del documento internazionale risulta peraltro in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea. Con il Regolamento (CE) 166/2006/CE, intatti, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è stata già data attuazione a livello europeo al protocollo PRTR, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, da 56 a 65 settori di attività.

Il registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti rilasciate nell'aria, nell'acqua e nel suolo da complessi industriali operanti in ambito europeo, nonché altre informazioni, quali la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al loro trattamento, sia all'interno che al di fuori di ciascuno Stato. A livello nazionale le modalità di concreta esecuzione del regolamento E-PRTR sono stabilite dal regolamento di cui al DPR 11 luglio 2011, n. 157, che, in particolare, individua le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati e fornisce, in allegato, le linee guida per la dichiarazione stessa.

Dal punto di vista operativo, le dichiarazioni PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali che svolgono una o più attività elencate nell'allegato I del regolamento E-PRTR devono presentare annualmente.

La dichiarazione PRTR contiene informazioni: per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte; sulle emissioni, nell'aria, nell'acqua e nel suolo, di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito di sostanze o gruppi di sostanze inquinanti stabiliti, presenti nelle acque reflue, se superiori a determinati valori soglia; sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.

La dichiarazione PRTR deve essere presentata dagli interessati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tale fine si avvale dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), con cadenza annuale (secondo i tempi previsti dal regolamento di cui al DPR 11 luglio 2011, n. 157) e con modalità telematiche, mediante utilizzo della firma digitale, in continuità con le modalità di presentazione della precedente dichiarazione INES. Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni agli impianti collaborano con l'ISPRA per la validazione dei dati forniti dai gestori.

I dati validati sono quindi inviati all'Unione europea a cura dell'ISPRA, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, con l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in vigore dall'11 aprile 2014, sono state individuate con maggiore chiarezza le autorità competenti per la comunicazione e la valutazione della qualità dei dati e sono state previste le sanzioni per i casi di inadempimento o non corretto adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento di cui al DPR 11 luglio 2011, n. 157.

Con l'adozione della suddetta disciplina sanzionatoria è stato completato il quadro normativo di attuazione, a livello nazionale, del Regolamento (CE) 166/2006/CE, ponendo così le condizioni per procedere alla ratifica del Protocollo.

Struttura Protocollo

Il Protocollo è composto da 30 articoli e 4 allegati.

Dopo aver precisato scopo del Protocollo (art. 1) e definizioni (art. 2), l'art. 3 norma le disposizioni generali nell'ambito delle quali si precisa il diritto delle Parti di istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio di quello previsto dal Protocollo.

L'art. 4 individua gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti e i contenuti del registro (art. 6).

Fissa quindi gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti (art. 7), nonché il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni (artt. 8-11).

L'art. 12 specifica le condizioni per le quali ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro. Altre misure riguardano la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali (art. 13), l'accesso alla giustizia per quanti si ritengano lesi nel proprio diritto informativo (art. 14), la cooperazione internazionale e le riunioni fra le Parti (articolo 16) e gli strumenti di modifica del Protocollo (articolo 20).

Il Protocollo è inoltre dotato di propri organi interni: la Riunione delle Parti (articolo 17), l'organo decisionale preposto all'implementazione del documento internazionale, con il compito - tra l'altro - di elaborare un programma di lavoro, rafforzare la cooperazione internazionale, istituire organi ausiliari.

Ciascuna Parte dispone di un voto; le organizzazioni regionali d'integrazione economica, 2 per l'esercizio di voto nelle materie di loro competenza hanno un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono Parte, laddove questi ultimi non esercitino il diritto di voto (art. 18).

L'art. 21 prevede che l'attività di un Segretariato la cui funzione è svolta dal Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa.

Infine il Protocollo detta norme per la risoluzione delle controversie (articolo 23), esclude che possano essere ammesse delle riserve al testo (articolo 28) e stabilisce le modalità per la sua denuncia (articolo 29).

Gli allegati al testo individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e recupero (Allegato III), la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).

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