Ambiente

Deliberazione n. 70/2019

Deliberazione n  70 2019

Deliberazione n. 70/2019

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Approvazione Deliberazione in GU Serie Generale n.126 del 31-05-2019

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Ricadono nel campo di applicazione della presente deliberazione i gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata entro il 30 giugno 2019.

Articolo 2 (Comunicazione dei dati di riferimento per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2018/410/UE)

1. Al fine della elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, entro e non oltre le ore 24:00 del 21 giugno 2019, i gestori degli impianti esistenti inviano a questo Comitato per via telematica mediante accreditamento sul portale del Comitato ETS all'indirizzo: https://www.ets.minambiente.it:

2. L'adempimento di cui al comma 1 è riferito anche agli impianti cosiddetti "piccoli emettitori" iscritti sul RENAPE. Con successiva delibera saranno disciplinate le modalità con cui gli impianti potranno aderire agli schemi di cui agli artt. 27 e 27bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2018/410/UE.

3. La Relazione sui dati di riferimento, il Piano della metodologia di monitoraggio sono redatti utilizzando esclusivamente i moduli elaborati dalla Commissione Europea, tradotti in italiano e disponibili sul sito del Comitato agli indirizzi:
https://www.minambiente.ilpagina/assegnazione-di-quote-titolo-gratuito-la-fase-iv e https://www.ets.minambiente.it; le domande predisposte utilizzando moduli non conformi non saranno considerate valide e, pertanto, non saranno esaminate.

4. I suddetti moduli sono compilati in conformità alle linee guida richiamate nelle premesse e pubblicate sui medesimi siti web; sono sottoscritti dal gestore dell'impianto o, nel caso della relazione di verifica dal verificatore di parte terza, con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i..

5. Al fine della verifica dei dati contenuti nel modulo per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i gestori di cui all'articolo 1, inviano al verificatore incaricato di effettuare la verifica, la relazione metodologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della verifica medesima.

6. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse le informazioni di cui al comma 1, in conformità ai commi 2 e 3.

7. I gestori degli impianti esistenti di cui lettera z) impianto di produzione di possono inviare la Relazione sui dati IV non verificata.

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Articolo 11 direttiva 2003/87/CE Misure nazionali di attuazione

1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell’articolo 10 quater.
Entro il 30 settembre 2019 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per ciascuno periodo successivo di cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell’anno, calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater.
3. Gli Stati membri non possono assegnare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 2 agli impianti per i quali la Commissione ha respinto l’iscrizione nell’elenco di cui al paragrafo 1.

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Fonte: MATTM

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