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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509

Decisione di esecuzione UE 2022 2509

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509

ID 18416 | 20.12.2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509 della Commissione del 15 dicembre 2022 che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023

GU L 325/162 del 20.12.2022

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

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Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2023 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:

Sostanze controllate

Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono)

Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)

500 550,00

Gruppo III (halon)

26 559 050,00

Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)

385 552,20

Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)

2 500 000,00

Gruppo VI (bromuro di metile)

588 835,20

Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)

4 788,16

Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)

4 878 559,75

Gruppo IX (bromoclorometano)

264 024,00

Articolo 2 Assegnazione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

2. Le quote di halon sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2023.

3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

4. Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

5. Le quote di bromuro di metile sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

8. Le quote di bromoclorometano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

9. Le quote assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.

Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2023 sono assegnate alle imprese di cui all’allegato X.

Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2023 e che sono assegnate alle suddette imprese.

Articolo 4 Periodo di validità

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

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