Ambiente

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2181

Quote di sostanze controllate ozono

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2181

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2181 della Commissione del 17 dicembre 2020 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021

GU L 433/39 del 22.12.2020

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Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2021 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:

Sostanze controllate

Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono)

Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)

500 550,00

Gruppo III (halon)

25 762 300,00

Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)

24 530 561,00

Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)

2 500 000,00

Gruppo VI (bromuro di metile)

630 835,20

Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)

4 569,16

Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)

4 916 159,75

Gruppo IX (bromoclorometano)

264 024,00

Articolo 2 Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
4. Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.

Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2021 sono attribuite alle imprese di cui all’allegato X.

Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2021 e che sono attribuite alle suddette imprese.

Articolo 4 Periodo di validità

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

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