Proposta CE modifica criteri ecologici Ecolabel per i televisori
Trasmessa al Consiglio UE il 19 Settembre 2017
Proposta della CE che modifica la decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologicaì dell'Unione europea ai televisori
La Commissione Europea considerando quanto segue:
(1) La decisione 2009/300/CE della Commissione stabilisce i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti "televisori".
(2) La validità dei criteri ecologici vigenti e dei relativi requisiti di valutazione e verifica di cui alla decisione 2009/300/CE della Commissione scade il 31 dicembre 2017.
(3) Il primo criterio stabilito dalla decisione 2009/300/CE riguarda il risparmio energetico e si basa sui requisiti vigenti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori di cui al regolamento (CE) n. 642/2009 della
Commissione. Di conseguenza, il marchio Ecolabel UE è attualmente assegnato ai televisori considerati di classe B secondo il sistema di etichettatura indicante il consumo di energia dei televisori stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 (il «sistema di etichettatura energetica»). Gli apparecchi di classe energetica B non sono però i più efficienti in commercio nell'Unione. Il primo criterio della decisione 2009/300/CE deve pertanto essere aggiornato affinché il marchio Ecolabel UE sia assegnato a prodotti efficienti.
(4) È stata presentata una proposta intesa a sostituire, entro il 2019, i requisiti vigenti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori con una nuova serie di requisiti; la proposta non è ancora stata adottata. In attesa della sua adozione, il criterio "risparmio energetico" della decisione 2009/300/CE dovrebbe essere modificato perché corrisponda alle classi più alte della versione attuale del sistema di etichettatura energetica.
(5) È stata condotta una valutazione che ha confermato la pertinenza e l’adeguatezza della proposta di modifica del criterio "risparmio energetico", così come la pertinenza e l’adeguatezza di tutti gli altri criteri ecologici vigenti per i televisori e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti dalla decisione 2009/300/CE. Una volta adottati i nuovi requisiti proposti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori si prevede di rivedere le specifiche di progettazione ecocompatibile.
(6) Per i motivi di cui ai considerando 4 e 5 e al fine di concedere tempo sufficiente per la revisione degli attuali criteri ecologici dopo l'adozione dei nuovi requisiti proposti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, il periodo di validità dei criteri in vigore e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, come modificati dalla presente decisione, dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre 2019.
(7) La decisione 2009/300/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(8) È opportuno prevedere un periodo transitorio per le domande e le autorizzazioni concesse a norma dei criteri di cui alla decisione 2009/300/CE, in modo da lasciare ai titolari delle autorizzazioni e ai richiedenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate al criterio "risparmio energetico".
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "televisori" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2019."
Articolo 2
L’allegato della decisione 2009/300/CE è modificato come stabilito nell’allegato della presente decisione.
Articolo 3
1. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "televisori" presentate prima della data d'adozione della presente decisione sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione 2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di adozione della presente decisione (la "vecchia versione della decisione 2009/300/CE").
2. Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "televisori" presentate nel mese successivo alla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata dalla presente decisione.
3. I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Fonte: Commissione Europea
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