Decisione (UE) 2022/1244 / Ecolabel substrati di coltivazione e ammendanti
ID 17117 | 19.07.2022
Decisione (UE) 2022/1244 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti
GU L 190/141 del 19.7.2022
Applicazione: 20.07.2022
Rettifica:
- Rettifica decisione (UE) 2022/1244 - 13.03.2024
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Articolo 1
Il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» comprende i substrati di coltivazione e gli ammendanti.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) «substrato di coltivazione»: prodotto diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere piante, incluse alghe, o funghi;
2) «ammendante»: prodotto, incluso il pacciame, che ha la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l’attività biologica del suolo a cui è aggiunto;
3) «pacciame»: tipo di ammendante utilizzato come copertura protettiva, posto intorno alle piante nello strato superficiale del suolo, le cui funzioni specifiche sono di evitare la perdita di umidità, contenere le piante infestanti, aiutare a moderare la temperatura del suolo e ridurre l’erosione del suolo.
Articolo 3
Per ottenere il marchio Ecolabel UE per i substrati di coltivazione e gli ammendanti a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto rientra nel gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 4
I criteri d’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2030.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» è «048».
Articolo 6
La decisione (UE) 2015/2099 è abrogata.
Articolo 7
1. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame» di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2015/2099 presentate prima della data di decorrenza dell’applicazione della presente decisione sono valutate conformemente ai criteri stabiliti nella medesima decisione.
2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «substrati di coltivazione e ammendanti» di cui all’articolo 1 della presente decisione presentate alla data di messa in applicazione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o nella decisione (UE) 2015/2099. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. La licenza Ecolabel UE assegnata in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti nella decisione (UE) 2015/2099 può essere utilizzata per dodici mesi a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 20 luglio 2022.
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