Ambiente

Decisione (UE) 2019/418

Decisione UE 2019 418

Decisione (UE) 2019/418

della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219

GU L 73/188 del 15.03.2019

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Articolo 1

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1214, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 2

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1215, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 3

Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1216, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 4

La decisione (UE) 2017/1217 è così modificata:

a) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.»;

b) nell'allegato, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

Articolo 5

L'allegato della decisione (UE) 2017/1218 è modificato come segue:

a) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale»;

b) nel «Criterio 5» («Sostanze escluse e soggette a restrizione»), lettera b), punto ii), la tabella 3 («Sostanze in deroga») è sostituita dalla tabella di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 6

L'allegato della decisione (UE) 2017/1219 è modificato come segue:

a) al «Criterio 1» («Tossicità per gli organismi acquatici»), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate:

- perossido di idrogeno (H2O2) . da non includere nel calcolo del volume critico di diluizione (CDV),

- acido peracetico - da includere nel calcolo come acido acetico,

- l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) - da includere nel calcolo come acido ε-ftalimido-esanoico (PAC).

I valori da utilizzare per il calcolo del CDV [ chronic ] per l'acido ε-ftalimido-esanoico (PAC) sono i seguenti:

DF(i) = 0,05

TF chronic(i) = 0,256 mg/l

Aerobica = R

Anaerobica = O»;

b) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:

«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».

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ALLEGATO

Sostanza

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

Indicazione di pericolo

Tensioattivi

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Subtilisina

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Enzimi (1)

Sensibilizzazione della pelle, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (2)

Cancerogenicità, categoria di pericolo 2

H351 Sospettato di provocare il cancro

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