Decisione (UE) 2018/1702 | Ecolabel lubrificanti
ID 7213 | 13.11.2018
Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione dell'8 novembre 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti
(GU L 285 del 13.11.2018)
[notificata con il numero C(2018) 7125]
Articolo 1
Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:
b) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all'uso in ingranaggi aperti, oli per l'astuccio dell'elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;
c) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all'uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.
Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un lubrificante rientra nel gruppo di prodotti «lubrificanti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica enunciati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti «lubrificanti» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 5
Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «lubrificanti» è attribuito il numero di codice «027».
Articolo 6
La decisione 2011/381/UE è abrogata.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE.
2. Le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri fissati nella decisione 2011/381/UE o sui criteri di cui alla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Se l'Ecolabel UE è assegnato in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019.
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ALLEGATO
QUADRO DI RIFERIMENTO
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)
Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai lubrificanti
CRITERI
1. Sostanze escluse o limitate
2. Requisiti aggiuntivi in materia di tossicità acquatica
3. Biodegradabilità e potenziale di bioaccumulazione
4. Requisiti in materia di ingredienti rinnovabili
5. Requisiti in materia di imballaggi/contenitori
6. Prestazione tecnica minima
7. Informazioni al consumatore in merito all'uso e allo smaltimento
8. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE
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GU L 285/82 del 13.11.2018
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