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Decisione (UE) 2017/175

Assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive

Decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25 gennaio 2017 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive

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Articolo 1
1 Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:

1) servizio di ristorazione;
2) strutture ricreative o sportive;
3) spazi verdi;
4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;
5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.

2. I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».

Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:

1) «servizi di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;

2) «servizio di campeggio», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;

3) «servizi di ristorazione», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;

4) «strutture ricreative o sportive», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;

5) «spazi verdi», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.

Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (UE) n. 66/2010, una struttura ricettiva rientra nel gruppo di prodotti «strutture ricettive» quali definiti all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa tutti i seguenti requisiti nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione:

a) è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell'allegato della presente decisione;

b) è conforme a un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti a norma degli articoli 4 e 5.

segue

GU L 28/11 del 02.02.2017

Regolamento (CE) N. 66/2010

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