Decreto 28 ottobre 2021
Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnicocostruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.
(GU n. 286 del 01.12.2021)
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Art. 1. Oggetto
Art. 2. Scopi
Art. 3. Classificazione
Art. 4. Criteri progettuali e procedurali
Art. 5. Sistemazioni idraulico-forestali
Art. 6. Banca dati
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Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto definisce i criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale secondo quanto disposto all’art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell’adozione delle disposizioni minime di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, possono integrare le disposizioni del presente provvedimento, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.
3. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
4. Costituiscono parte integrante del presente provvedimento la Tabella - «Classificazione tecnico- dimensionale della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente» e l’allegato - «Indirizzi procedurali»
Art. 2. Scopi
1. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le associate opere connesse alla gestione dei boschi e alle sistemazioni idraulico forestali, indipendentemente dal titolo di proprietà, sono elementi funzionali ad agevolare e garantire anche contemporaneamente le funzioni previste dall’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dalle norme regionali anche in riferimento al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e con riferimento alle definizioni ivi contenute, i tratti della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente e temporanea di cui all’art. 3 non interrompono la continuità del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco.
3. Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica. (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 1. Principi generali / Art. 2 Definizione e Classificazione delle strade - ndr)
4. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse sono coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale sostenibile: ecologia, economia e realtà sociale.
Art. 3. Classificazione
1. La viabilità forestale e silvo-pastorale viene concepita con un approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo periodo e viene differenziata in tre macro-categorie:
a) viabilità principale;
b) viabilità secondaria;
c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.
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