Sentenza Consiglio di Stato n. 2964 dell’11 maggio 2020
Industrie insalubri e potere di valutazione del Sindaco
Le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico in materia sanitaria), attribuiscono al Sindaco ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza.
Inoltre, l’autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità.
Quindi, in base a tale disciplina, il Comune può valutare tutte le circostanze relative alla vicinanza dell’impianto all’abitato, anche indipendentemente dalla previsione urbanistica, tenuto conto che l’art. 216 cit. riferisce la valutazione ad un concetto, quello di “lontananza dalle abitazioni”, “spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta” e che la discrezionalità che si esercita in questa materia è ampia.
Di conseguenza, nel caso di specie, il diniego del Comune non si può ritenere illegittimo, essendo basato sul parere della Azienda sanitaria, che aveva classificato l’impianto quale industria insalubre di prima classe e aveva invitato il Comune proprio a considerare la localizzazione dell’impianto in relazione alla vicinanza dell’abitato e alla situazione complessiva di inquinamento dell’area, situazione di inquinamento complessiva confermata dai rilievi dell’Arpa.
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In allegato Testo della Sentenza CS n. 2964 dell’11 maggio 2020 riservato Abbonati
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