D.L. 24 ottobre 2019 n. 123 | Decreto sisma
Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
(GU n.250 del 24-10-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2019
Legge 12 dicembre 2019 n. 156
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.(GU Serie Generale n.300 del 23-12-2019)
Art. 4. Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici
1. All’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 -bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;
b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o da imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7 -bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l’ausilio di impianti mobili, il termine di cui all’articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici.
c -bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».(comma c-bis introdotto dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione)
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Art. 208, c. 15, secondo periodo
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15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
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