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Regolamento (UE) 2019/1148

Regolamento UE 2019 1148

Regolamento (UE) 2019/1148

Regolamento (UE) 2019/1148 del parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

GU L 186/1 del 10.07.2019

Entrata in vigore: 30.07.2019

Applicazione: dal 1° febbraio 2021.

...

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e allo scopo di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati I e II.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli articoli quali definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
d) all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;
f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

[...]

Articolo 6 Licenze

1. Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili al rilascio delle licenze a norma dell’articolo 5, paragrafo 3. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l’autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso, in particolare:
a) della necessità dimostrabile del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni e della legittimità del suo uso previsto;
b) della disponibilità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a concentrazioni inferiori o di sostanze alternative con un effetto analogo;
c) dei precedenti del richiedente, ivi comprese le informazioni su precedenti condanne penali del richiedente in qualsiasi luogo all’interno dell’Unione;
d) delle modalità di immagazzinamento che sono state proposte per garantire che il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia immagazzinato in condizioni di sicurezza.
2. L’autorità competente rifiuta di rilasciare una licenza se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del privato di usare il precursore di esplosivi per fini legittimi.
3. L’autorità competente può scegliere di limitare la validità della licenza, consentendo l’uso singolo o multiplo. Il periodo di validità della licenza non deve superare i tre anni. Fino alla scadenza indicata della licenza, l’autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri che continuano a sussistere le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono indicati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata.
4. L’autorità competente può imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda.
5. L’autorità competente può sospendere o revocare la licenza se ha ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata. L’autorità competente informa senza indugio i detentori
di licenza in merito a qualsiasi sospensione o revoca delle loro licenze, a meno che ciò non comprometta le indagini in corso.
6. I ricorsi avverso una decisione dell’autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente per tali ricorsi e controversie a norma del diritto nazionale
7. Uno Stato membro può riconoscere le licenze rilasciate da altri Stati membri a norma del presente regolamento.
8. Per le licenze gli Stati membri possono utilizzare il formato di cui all’allegato III.
9. L’autorità competente ottiene le informazioni sulle precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, attraverso il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio. Le autorità centrali di cui all’articolo 3 di tale decisione quadro forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 12 Linee guida

1. La Commissione fornisce regolarmente linee guida aggiornate destinate ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti, con l’obiettivo di facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. La Commissione consulta il comitato permanente in materia di precursori su qualsiasi progetto di linee guida o loro aggiornamenti. Le linee guida includono in particolare:
a) informazioni su come condurre le ispezioni;
b) informazioni su come applicare le restrizioni e i controlli a norma del presente regolamento ai precursori di esplosivi disciplinati ordinati a distanza da privati o da utilizzatori professionali;
c) informazioni sulle possibili misure che i mercati online devono adottare per garantire il rispetto del presente regolamento;
d) informazioni su come scambiare informazioni pertinenti tra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali e tra gli Stati membri;
e) informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette;
f) informazioni sulle modalità di immagazzinamento atte a garantire che un precursore di esplosivi disciplinato sia immagazzinato in condizioni di sicurezza;
g) altre informazioni ritenute utili.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.
3. La Commissione assicura che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 18 Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, voce 58. (Nitrato di ammonio), colonna 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 19 Comunicazione

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 2 febbraio 2022 e successivamente su base annuale, informazioni circa:

a) i numeri, rispettivamente, di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi segnalati;
b) il numero di domande di licenza ricevute in base al regime di licenze che hanno mantenuto o istituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché il numero di licenze rilasciate e i motivi più comuni per il rifiuto del rilascio di licenze;
c) le azioni di sensibilizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
d) le ispezioni effettuate a norma dell’articolo 11, includendo il numero di ispezioni svolte e di operatori economici coinvolti.
2. Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri distinguono tra segnalazioni, azioni e ispezioni che si riferiscono ad attività online e che si riferiscono ad attività offline.

Articolo 22 Abrogazione

1. Il regolamento (UE) n. 98/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2021.
2. I riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 98/2013 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 23 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2021.
3. Nonostante il paragrafo 2, le licenze che sono state validamente rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di validità originariamente indicata su tali licenze, o fino al dal 2 febbraio 2022, se quest’ultima data è anteriore.
4. Le domande di rinnovo delle licenze di cui al paragrafo 3 presentate dopo il 1o febbraio 2021 sono effettuate conformemente al presente regolamento.
5. Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1° febbraio 2021 sono autorizzati fino al 2 febbraio 2022.

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