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Direttiva (UE) 2024/1785

Direttiva  UE  2024 1785   Modifica Direttiva IED e discariche rifiuti

Direttiva (UE) 2024/1785 / Modifica Direttive emissioni industriali e discariche rifiuti

ID 22255 | 15.07.2024 / In allegato

Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

GU L 2024/1785 del 15.7.2024

Entrata in vigore: 04.08.2024

Termine recepimento IT: 1° luglio 2026

___________

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» costituisce la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l'uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo mira inoltre a garantire che tale transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno venga lasciato indietro. L'Unione sostiene inoltre l'accordo di Parigi, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile come pure la sua partecipazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti connessi alla revisione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio comprendono la normativa europea sul clima, il pacchetto «Pronti per il 55%», la strategia sul metano e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l'iniziativa per i prodotti sostenibili. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, REPowerEU propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

(2) La Commissione ha annunciato nel Green Deal europeo la revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dalle grandi installazioni industriali, compreso un riesame dell'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia «Dal produttore al consumatore» invitano a un miglioramento dell'efficienza delle risorse e del riutilizzo e a ridurre nel contempo le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE. Per affrontare il tema dell'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali e la contemporanea promozione di pratiche agricole sostenibili che offrono molteplici vantaggi collaterali per gli obiettivi ambientali e climatici del Green Deal europeo richiedono la loro inclusione nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

(3) L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'Unione, compresi gli aggiornamenti relativi a tale strategia. I metalli rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare nonché per il rafforzamento della resilienza economica e l'autonomia dell'Unione. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili e l'offerta, in particolare tenuto conto della crescente domanda globale, della vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e delle tensioni geopolitiche. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques – BAT), applicando in tal modo i processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, fatto salvo il regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva relativa alle emissioni industriali sosterrà l'industria dell'Unione nello sviluppo di progetti e favorirà una crescita sostenibile e consensuale delle attività minerarie nell’Unione, in linea con i parametri di riferimento per il 2030 definiti nel regolamento sulle materie prime critiche. La direttiva relativa alle emissioni industriali contribuirà al conseguimento degli obiettivi per la razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui al regolamento sulle materie prime critiche sostenendo gli Stati membri per quanto riguarda la definizione delle condizioni per le autorizzazioni all’esercizio e il rilascio rapido delle autorizzazioni.

(4) Il presente atto modificativo dovrebbe chiarire che l'inquinamento olfattivo dovrebbe essere preso in considerazione nel definire le migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) e nel rilasciare o rivedere le autorizzazioni.

(5) Il potenziale aggravamento dell'impatto degli scarichi industriali sullo stato dei corpi idrici a causa delle variazioni della dinamica del flusso idrico dovrebbe essere preso esplicitamente in considerazione nell'ambito del rilascio e della revisione delle autorizzazioni.

(6) L'allevamento di bestiame provoca il rilascio significativo di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Per ridurre tali emissioni, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e gas a effetto serra, e migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la necessità di un'azione dell'Unione per affrontare in modo globale le emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame, in particolare i bovini, tenendo conto della gamma di strumenti disponibili e delle specificità del settore, e riferire poi in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Parallelamente, la Commissione dovrebbe anche valutare, sulla base di dati concreti, la necessità di un'azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo della protezione ambientale globale con riferimento ai prodotti immessi sul mercato interno attraverso la prevenzione e il controllo delle emissioni prodotte dall'allevamento di bestiame, in modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione, e riferire poi in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7) I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità di allevamento e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente.

(8) L'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica o con una bassa densità di allevamento dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto contribuisce positivamente alla tutela del paesaggio, alla prevenzione degli incendi boschivi e alla protezione della diversità biologica e degli habitat. L'esclusione dovrebbe applicarsi alle installazioni con allevamenti di suini a pascolo a bassa densità di allevamento in cui gli animali sono tenuti all'aperto per un periodo di tempo significativo su un anno, in particolare durante il giorno, e in cui le condizioni atmosferiche e di sicurezza garantiscono il benessere degli animali o in cui gli animali sono tenuti all'aperto su base stagionale. La superficie usata per il calcolo della densità di allevamento dovrebbe essere la superficie impiegata per il pascolo degli animali nell'installazione o per la coltivazione di foraggi destinati all'alimentazione degli animali nell'installazione.

(9) L'Unione ha la responsabilità di continuare a svolgere un ruolo guida nell'azione globale per il clima, anche conseguendo l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra al più tardi entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi. Affrontare le emissioni di metano generate dal bestiame a livello mondiale contribuirebbe alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il che è urgentemente necessario per far sì che il pianeta mantenga l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

(10) La strategia «Dal produttore al consumatore» ha stabilito l'impegno a promuovere la transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili in seno agli organismi di normazione nonché a guidare i lavori sulle norme internazionali in materia di sostenibilità. L'Unione continuerà ad adoperarsi per promuovere le norme internazionali in seno agli organismi internazionali competenti e incoraggiare la realizzazione di prodotti agroalimentari conformi a elevati standard di sicurezza e sostenibilità. Inoltre, come indicato nella relazione della Commissione dal titolo «Applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'Unione ai prodotti agricoli e agroalimentari importati», norme e traguardi ambiziosi in materia di salute, ambiente e sostenibilità contribuiscono al conseguimento di obiettivi legittimi concernenti questioni di portata mondiale, in linea anche con l'approccio «One Health». L'Unione continuerà ad adoperarsi con un approccio multilaterale per raggiungere un consenso globale sulla necessità di agire e di norme concordate a livello internazionale.

(11) L'Unione dovrebbe inoltre assumere un ruolo da protagonista nella cooperazione internazionale per creare un sistema multilaterale aperto ed equo in cui il commercio sostenibile funga da fattore trainante della transizione verde. In linea con la revisione della politica dell'Unione in materia di commercio e sviluppo sostenibile e con la comunicazione della Commissione «Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta», è essenziale impegnarsi con i partner in un processo cooperativo per promuovere la governance ambientale internazionale e il rispetto delle norme ambientali internazionali.

(12) Al fine di evitare la suddivisione artificiale delle aziende, che potrebbe tradursi nella riduzione della capacità in termini di unità di bestiame adulto (UBA) dell’azienda al di sotto delle soglie stabilite nell’allegato I bis per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbe adottare misure volte a garantire che, se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro e se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente possa considerare tali installazioni come un'unità singola ai fini del calcolo della capacità per il bestiame. La soglia per i sistemi agricoli misti non dovrebbe essere utilizzata per eludere la soglia relativa ai singoli capi di bestiame.

(13) Fino al 2030 e oltre nell'Unione si assisterà probabilmente a un aumento significativo del numero di installazioni di grandi dimensioni per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con un incremento della quota dell'Unione nella produzione mondiale di batterie. Molte delle attività nella catena del valore delle batterie sono già disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE e le batterie sono disciplinate in quanto prodotti dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, occorre ancora includere nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE le installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, per assicurare che siano anch'esse disciplinate dalle prescrizioni della direttiva 2010/75/UE. L’inclusione delle installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, a differenza delle installazioni che si limitano ad assemblare batterie, nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE migliorerà in modo olistico la sostenibilità di questi prodotti e ne ridurrà al minimo l’impatto sull’ambiente durante il loro intero ciclo di vita. Ciò contribuirà alla crescita di una produzione di batterie più sostenibile.

(14) Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitarne l'accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate.

(15) Gli Stati membri dovrebbero sviluppare sistemi elettronici di autorizzazione che riducano gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità competenti, migliorino l'accesso del pubblico alle informazioni e facilitino la partecipazione del pubblico alle procedure di autorizzazione. La Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle autorizzazioni elettroniche organizzando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e fornendo orientamenti sulle migliori pratiche.

(16) L'impatto dell'inquinamento, anche se causato da inconvenienti o incidenti, può estendersi oltre il territorio di uno Stato membro. In tali casi, fatta salva la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), per limitare le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente di incidenti o inconvenienti, e per prevenire ulteriori possibili incidenti o inconvenienti, sono necessari lo scambio tempestivo di informazioni e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri che sono o potrebbero essere coinvolti da tali eventi. Pertanto, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente o sulla salute umana in un altro Stato membro, è opportuno promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare tra gli Stati membri interessati al fine di limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire ulteriori possibili incidenti o inconvenienti.

(17) Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti alle persone fisiche o giuridiche a norma della direttiva 2010/75/UE. Nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali incaricate dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva dispongano di personale qualificato in numero sufficiente nonché di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per l'efficace svolgimento delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva.

(18) Sempre nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, le autorità competenti dovrebbero poter sospendere il funzionamento di un'installazione qualora una continua violazione delle condizioni di autorizzazione e una mancata reazione ai riscontri della relazione di ispezione rappresentino un pericolo per la salute umana o rischino di generare un significativo effetto negativo per l'ambiente, al fine di eliminare tale pericolo.

(19) In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue, l'autorità competente dovrebbe informare i gestori dei servizi connessi all'acqua potabile e alle acque reflue interessati delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni per la salute umana o l'ambiente causati da tale inquinamento.

(20) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che è necessario rafforzare i legami tra tale direttiva e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, per poter affrontare meglio i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nelle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in questione. Al fine di sviluppare sinergie tra il lavoro svolto sulle sostanze chimiche dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA) e la preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT a norma della direttiva 2010/75/UE, all'ECHA dovrebbe essere assegnato un ruolo formale nella preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT.

(21) La Commissione dovrebbe incoraggiare i portatori di interessi e i rappresentanti della società civile, comprese le ONG coinvolte nella promozione della protezione della salute umana o dell'ambiente, a partecipare al forum per lo scambio di informazioni. Quando le competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente possono contribuire positivamente allo scambio di informazioni, la Commissione dovrebbe garantire che essa vi partecipi. Tenuto conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione e del crescente carico di lavoro del forum per lo scambio di informazioni e del gruppo di lavoro tecnico, la Commissione dovrebbe impegnare risorse adeguate e apportare le modifiche necessarie, anche attraverso la modifica della decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, per garantire il funzionamento del forum e del gruppo di lavoro tecnico.

(22) Al fine di agevolare lo scambio di informazioni a sostegno della determinazione dei livelli delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, mantenendo nel contempo l'integrità delle informazioni commerciali riservate, è opportuno specificare le procedure per il trattamento delle informazioni qualificabili come informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili, comprese le condizioni relative all'anonimizzazione di talune categorie di portatori di interessi, nonché le informazioni raccolte presso l'industria nel contesto dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione, del riesame o dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno assicurare che le persone che partecipano allo scambio di informazioni non condividano informazioni qualificate come informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili con rappresentanti di imprese o associazioni di categoria aventi un interesse economico nelle attività industriali in questione e nei relativi mercati. Lo scambio di informazioni lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(23) La presente direttiva non istituisce obblighi di divulgazione al pubblico di informazioni commerciali riservate aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(24) Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso sono necessari sinergie e coordinamento con altra pertinente legislazione ambientale dell'Unione, in tutte le fasi dell’attuazione della direttiva 2010/75/UE. Pertanto, tutte le autorità competenti che hanno responsabilità in relazione al rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'Unione dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma di tale direttiva.

(25) Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza delle installazioni, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, i gestori delle installazioni dovrebbero istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alla presente direttiva e alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterne a disposizione del pubblico le parti pertinenti. Prima di rendere disponibili al pubblico le parti pertinenti del proprio sistema di gestione ambientale, il gestore dovrebbe avere la possibilità di oscurare o escludere le informazioni commerciali riservate. Tale possibilità dovrebbe applicarsi in maniera restrittiva, tenendo conto, per ciascun caso concreto, dell'interesse pubblico della divulgazione. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.

(26) Per garantire che il sistema di gestione ambientale sia in linea con i requisiti della direttiva 2010/75/UE, esso dovrebbe essere riesaminato dal gestore e sottoposto ad audit da parte di un revisore esterno incaricato dal gestore. Il revisore dovrebbe essere un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dalla norma ISO 17021, o qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia ottenuto un'abilitazione come verificatore ambientale a norma dell’articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(27) Per sostenere la decarbonizzazione, l'efficienza delle risorse e un'economia circolare, le conclusioni sulle BAT dovrebbero includere livelli vincolanti di prestazione ambientale associati alle BAT e livelli indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti, per quanto riguarda i singoli processi che presentano caratteristiche simili, quali i vettori energetici, le materie prime, le unità di produzione e i prodotti finali, e un elevato grado di omogeneità nell'Unione nei casi in cui i dati messi a disposizione nel sistema di scambio di informazioni a sostegno della determinazione delle BAT sono sufficientemente solidi. Le conclusioni sulle BAT dovrebbero inoltre includere parametri di riferimento indicativi per altri casi che gli operatori devono includere nei loro sistemi di gestione ambientale nei casi in cui le prestazioni ambientali dipendono in larga misura da circostanze specifiche dei processi. I livelli di prestazione ambientale associati alle BAT e i valori di riferimento potrebbero comprendere livelli di consumo, livelli di efficienza delle risorse e livelli di riutilizzo relativi ai materiali e alle risorse idriche ed energetiche, nonché livelli di rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate. I livelli di prestazione ambientale e i parametri di riferimento dovrebbero essere definiti tenendo in considerazione le risorse necessarie per la trasformazione delle installazioni che mirano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nonché le variazioni dovute alla domanda del fabbisogno di risorse per prodotti specifici, come le variazioni del consumo idrico. L'autorità competente dovrebbe fissare nell'autorizzazione intervalli vincolanti per le prestazioni ambientali come definito nelle conclusioni sulle BAT, nonché valori limite vincolanti di prestazione ambientale per l'acqua e livelli indicativi di prestazione ambientale per i rifiuti e le risorse diverse dall'acqua, che non siano meno rigorosi dal punto di vista ambientale degli intervalli vincolanti, a condizione che sia garantita la prestazione ambientale meno rigorosa dell'intervallo vincolante. Il gestore dovrebbe includere i valori di riferimento nel sistema di gestione ambientale.

(28) È necessario specificare ulteriormente le condizioni alle quali l'autorità competente, quando fissa i valori limite di emissione applicabili agli scarichi di inquinanti nelle acque in un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 2010/75/UE, può tenere conto dei processi di trattamento a valle in un impianto di trattamento delle acque reflue. I valori limite di emissione applicabili dovrebbero essere specificati secondo una modalità che garantisca che tali scarichi non comportino un aumento del carico di inquinanti nelle acque riceventi né ostacolino la capacità o la possibilità di recuperare risorse dal processo di trattamento delle acque reflue rispetto a una situazione in cui l'installazione applica le BAT e rispetta i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per gli scarichi diretti.

(29) Per conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazione che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite meno rigoroso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni eque che garantiscono un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Al fine di ridurre le emissioni, l'autorità competente dovrebbe fissare i valori limite di emissione al livello più rigoroso possibile per l'installazione specifica, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e degli effetti incrociati. I valori limite di emissione dovrebbero basarsi su una valutazione del gestore che analizzi se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e che miri alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni specifiche; a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi. Al fine di sostenere la fissazione di valori limite di emissione nelle autorizzazioni e l'adozione di disposizioni generali vincolanti, le conclusioni sulle BAT dovrebbero contenere informazioni sulle circostanze che consentono il raggiungimento dei livelli di emissione inferiori all’interno dell'intervallo dei BAT-AEL fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili. Nel fissare i valori limite di emissione all’interno dell'intervallo dei BAT-AEL, la procedura di deroga non dovrebbe essere applicabile.

(30) Le conclusioni sulle BAT dovrebbero individuare le tecniche emergenti e le migliori tecniche disponibili che gli operatori industriali possono attuare per trasformare le installazioni in modo che siano coerenti con l'obiettivo dell'Unione di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra. Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a concedere agli operatori industriali tempo sufficiente per attuare una profonda trasformazione industriale che richiede investimenti sostanziali attraverso le BAT o le tecniche emergenti che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia o la sostituzione di un'installazione esistente, come descritto nelle conclusioni sulle BAT e come stabilito in un piano di trasformazione.

(31) Negli ultimi anni situazioni eccezionali di crisi hanno colpito l'Unione e i suoi Stati membri, come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Queste crisi hanno colpito improvvisamente e direttamente l'approvvigionamento energetico e la fornitura di risorse, materiali o attrezzature fondamentali per la società, causando gravi perturbazioni e penuria alle quali è necessario rispondere rapidamente. Ove le crisi richiedano tale reazione, potrebbe essere necessario fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno rigorosi rispetto ai livelli indicati nelle conclusioni sulle BAT, al fine di mantenere la produzione di energia o la produzione di altre attrezzature di importanza cruciale o di consentire la continuità operativa delle installazioni critiche. La necessità di fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno rigorosi deve essere bilanciata dalla necessità di proteggere l'ambiente e la salute umana nonché di garantire condizioni di parità e l'integrità del mercato interno. Di conseguenza, possono essere fissati limiti meno rigorosi solo in ultima istanza, dopo aver tentato tutte le altre misure alternative meno inquinanti. L'autorità competente dovrebbe garantire che le emissioni dell'installazione non provochino un inquinamento significativo. Al fine di controllare l'impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica, le emissioni dovrebbero essere monitorate. Per garantire che ci siano condizioni di parità e per proteggere il mercato interno, la Commissione dovrebbe poter fornire orientamenti rigorosi per quanto riguarda le situazioni eccezionali di crisi e le relative circostanze che potrebbero essere prese in considerazione. La Commissione dovrebbe verificare che tali deroghe concesse dagli Stati membri siano giustificate e formulare obiezioni qualora concluda che una deroga non è giustificata, nel qual caso lo Stato membro dovrebbe rivedere la deroga senza indugio.

(32) Gli Stati membri dovrebbero poter esentare talune unità di combustione o unità che emettono biossido di carbonio elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dai requisiti di efficienza energetica nelle condizioni di autorizzazione.

(33) Al fine di prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti da parte delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione dovrebbero essere inquadrate meglio, attraverso principi generali, compreso l'obbligo di una loro rivalutazione periodica, al fine di assicurare che l'attuazione delle deroghe in tutta l'Unione sia più armonizzata. Inoltre, non dovrebbero essere concesse deroghe ai valori limite di emissione qualora possano mettere a rischio il rispetto degli standard di qualità ambientale.

(34) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che vi era una certa disparità negli approcci di valutazione della conformità per le installazioni di cui al capo II della direttiva. Al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di assicurare un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e condizioni di parità in tutta l'Unione, riducendo contemporaneamente al minimo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche, la Commissione dovrebbe stabilire norme comuni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione e la convalida dei livelli misurati per le emissioni sia nell'atmosfera sia nell'acqua sulla base delle migliori tecniche disponibili. Tali norme di valutazione della conformità dovrebbero prevalere sulle norme di cui ai capi III e IV riguardanti la valutazione del rispetto dei valori limite di emissione contenuti negli allegati V e VI della direttiva 2010/75/UE.

(35) Gli standard di qualità ambientale dovrebbero intendersi come riferiti a tutti i requisiti stabiliti nel diritto dell'Unione, ad esempio nella normativa che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sull'uso delle BAT ma, ove opportuno al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che si verifica nella zona interessata e tenendo conto della concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore, dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT, in modo da assicurare la compatibilità dell'installazione con gli standard di qualità ambientale. Le condizioni potrebbero consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi, limiti in massa delle emissioni inquinanti o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.

(36) Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tali riesami o aggiornamenti dovrebbero avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti uno standard di qualità ambientale, anche nel caso di uno standard di qualità ambientale nuovo o riveduto oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione, al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(37) Nel corso della loro settima sessione le parti della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale hanno approvato le conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione relative al caso ACCC/C/2014/121, secondo le quali, istituendo un quadro giuridico che non prevede alcuna possibilità di partecipazione del pubblico in relazione a riesami e aggiornamenti a norma dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4 e paragrafo 5, lettere b) e c), della direttiva 2010/75/UE, l'Unione europea non rispetta l'articolo 6, paragrafo 10, della convenzione. Tali conclusioni sono state approvate dall'Unione e dai suoi Stati membri e, al fine di conseguire la piena conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario specificare che ai membri del pubblico interessato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al rilascio o all'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione stabilite dall'autorità competente, anche ove le condizioni di autorizzazione siano riesaminate in seguito alla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale dell'installazione, ove l'evoluzione delle migliori tecniche disponibili consenta una riduzione significativa delle emissioni, ove la sicurezza di esercizio richieda l'impiego di altre tecniche e ove sia necessario rispettare uno standard di qualità ambientale nuovo o riveduto.

(38) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri non possono limitare il diritto legale ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che sono intervenuti nel procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire un caso specifico di inquinamento, compresa eventualmente la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata. È pertanto opportuno precisare che la legittimazione ad agire non dovrebbe essere subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e la chiusura dei siti, ai sensi della presente direttiva. Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. Per quanto riguarda le aziende zootecniche, la sospensione delle operazioni non dovrebbe in alcun modo pregiudicare il proseguimento delle attività necessarie per il benessere del bestiame.

(39) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe aver luogo prima del rilascio delle autorizzazioni qualora più di uno Stato membro possa subire effetti derivanti dal funzionamento di un'installazione, e dovrebbe comprendere l'informazione preventiva e la consultazione dei membri del pubblico interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri che potrebbero subire tali effetti.

(40) Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene sia intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non risulta abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi, compresi quelli essenziali per la duplice transizione verde e digitale e per il conseguimento degli obiettivi della normativa europea sul clima. In assenza dell'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, è pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, compreso l'allevamento di pollame e suini, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione usando la scala del livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level – «TRL»), e valutare il livello delle prestazioni ambientali di tali tecniche, tenendo conto di ogni potenziale limitazione per quanto riguarda la disponibilità di dati e la loro solidità. Ciò contribuirà anche allo scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche emergenti che il centro deve analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di TRL 6-7, vale a dire una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo.

(41) Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8o programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, fornendo uno strumento per attuarli a livello di installazioni. La principale priorità dovrebbe essere la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1 gennaio 2030. Ai gestori dovrebbe essere consentito di elaborare un piano di trasformazione unico che copra tutte le installazioni sotto il loro controllo in uno Stato membro e, qualora elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in altri documenti e siano conformi ai requisiti della direttiva 2010/75/UE, i gestori dovrebbero essere autorizzati a includere nel piano di trasformazione un riferimento ai documenti pertinenti. Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, l'organismo di valutazione della conformità o il verificatore ambientale incaricato dagli operatori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime richieste a norma di un atto delegato che sarà adottato dalla Commissione e gli operatori dovrebbero renderli pubblici.

(42) Strumenti digitali come i sistemi di gestione digitalizzati potrebbero contribuire a valutare e gestire in termini quantitativi e qualitativi i rischi connessi all'inquinamento nonché ad aiutare gli operatori nella trasformazione delle loro installazioni.

(43) È necessario chiarire ulteriormente i criteri per valutare se i gas o i liquidi depurati risultanti dalla gassificazione e dalla pirolisi dei rifiuti siano sufficientemente purificati da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento.

(44) Alla luce dell'elevato numero di installazioni di allevamento che dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e della relativa semplicità dei processi e dei modelli di emissione di tali installazioni, è opportuno stabilire procedure amministrative specifiche per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento delle pertinenti attività adattate al settore, fatti salvi i requisiti relativi all'informazione e alla partecipazione del pubblico, al monitoraggio e alla conformità. Ciò consentirebbe l'adozione di norme generali vincolanti a livello nazionale e la registrazione delle aziende anziché il rilascio di singole autorizzazioni alle aziende agricole. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le norme generali vincolanti e le procedure di registrazione assicurino un'elevata protezione dell'ambiente, equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.

(45) Si prevede che le tecniche innovative che si affacciano sul mercato ridurranno in misura crescente sia le emissioni di inquinanti sia quelle di gas a effetto serra provenienti da installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e della direttiva 2010/75/UE. Se da un lato tale circostanza consentirà di creare ulteriori sinergie tra le direttive, dall'altro essa potrebbe incidere sul loro funzionamento, segnatamente sul mercato del carbonio. A tale riguardo, la direttiva 2003/87/CE contiene una disposizione per il riesame dell'efficacia delle sinergie con la direttiva 2010/75/UE, che auspica il coordinamento delle autorizzazioni in materia di ambiente e clima al fine di assicurare un'esecuzione efficiente e più rapida delle misure necessarie al rispetto degli obiettivi dell'Unione per il clima e l'energia. Per poter tenere conto delle dinamiche dell'innovazione in questo ambito e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE, entro il 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione incentrata sul riesame dell'attuazione della direttiva 2010/75/UE.

(46) Sulla base della semplificazione delle relazioni effettuata a norma della direttiva 2010/75/UE, la Commissione dovrebbe continuare a razionalizzare il modo in cui gli Stati membri mettono a sua disposizione le informazioni a norma di tale direttiva rispetto agli altri requisiti pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le informazioni comunicate dovrebbero consentire un riesame significativo dell'attuazione e dei risultati conseguiti per quanto riguarda le emissioni e altre forme di inquinamento, i valori limite di emissione, l'applicazione delle BAT, la concessione di deroghe e lo stato di esercizio delle installazioni. A tal fine, la Commissione dovrebbe aggiornare entro il 5 agosto 2026 la decisione di esecuzione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri.

(47) Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno stabilire norme operative per le attività di allevamento di suini e di pollame, tenendo conto della specificità di ciascun settore di attività. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire condizioni uniformi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(48) La Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di controllare le emissioni derivanti dalla ricerca e della produzione onshore e offshore di petrolio e gas, tenendo conto dell'attuale quadro legislativo dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento in loco e dall'estrazione di minerali industriali non energetici utilizzati nell'industria diversa dall'edilizia, nonché la necessità di controllare le emissioni derivanti dal trattamento in loco e dall'estrazione di minerali recentemente effettuati nell'Unione e la necessità di rivedere la soglia di attività di cui all'allegato I per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua.

(49) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione i) di una metodologia standardizzata per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, tenendo conto di metodi quali il «valore della vita statistica» (Value of Statistical Life - VSL) o il «valore di un anno di vita» (Value of Life Year - VOLY), se del caso, ii) di una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 6, iii) del metodo di misurazione per valutare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, iv) delle disposizioni dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, v) del formato da utilizzare per i piani di trasformazione e vi) di quali informazioni dal sistema di gestione ambientale siano pertinenti per la pubblicazione, che dovrebbe comprendere almeno informazioni sugli indicatori e sugli obiettivi di prestazione ambientale, nonché sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(50) Al fine di garantire l'effettiva attuazione e applicazione degli obblighi definiti nella direttiva 2010/75/UE, è necessario specificare il contenuto minimo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le disparità nei regimi sanzionatori, il fatto che le sanzioni imposte in molti casi siano considerate troppo lievi per avere un effetto davvero deterrente sui comportamenti illeciti e la mancanza di uniformità nell'attuazione tra gli Stati membri compromettono la parità di condizioni sulle emissioni industriali in tutta l'Unione.

(51) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alle sanzioni amministrative e penali. In ogni caso, l'imposizione di sanzioni penali e amministrative non dovrebbe comportare la violazione del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (principio ne bis in idem), secondo l'interpretazione della Corte di giustizia. Per le violazioni commesse da una persona giuridica più gravi, ad esempio quelle di elevato livello di gravità dovuta alla loro natura, portata e frequenza, o qualora tali violazioni comportino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, gli Stati membri dovrebbero garantire che il loro sistema nazionale di sanzioni comprenda sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia pari almeno al 3 % del fatturato annuo nell'Unione del gestore nell'esercizio precedente quello in cui è imposta la sanzione. Per tali violazioni, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono anche, o in alternativa, adottare sanzioni penali, a condizione che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

(52) In caso di danno alla salute umana in conseguenza della violazione delle misure nazionali adottate a norma della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone colpite possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche pertinenti. Le norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana di cui all'articolo 191 TFUE. Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. Ciò in considerazione del fatto che la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

(53) È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti e garantisca che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva stessa grazie a una sua applicazione più efficace. Le procedure relative alle richieste di indennizzo dovrebbero essere concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento del danno.

(54) L'impatto della direttiva 2010/75/UE sull'autonomia procedurale degli Stati membri dovrebbe essere limitato a quanto necessario per garantire gli obiettivi di protezione della salute umana grazie a un ambiente sicuro e non dovrebbe incidere su altre norme procedurali nazionali che stabiliscono il diritto di chiedere un indennizzo in caso di violazione di tale direttiva. Le norme nazionali non dovrebbero tuttavia ostacolare il funzionamento efficace del meccanismo di richiesta di indennizzo previsto dalla direttiva 2010/75/UE.

(55) La direttiva 2010/75/UE è stata applicata in maniera divergente tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle installazioni per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in quanto il testo della definizione di tale attività ha consentito agli Stati membri di decidere se applicare entrambi o solo uno dei due criteri relativi alla capacità di produzione e alla capacità dei forni. Ai fini di un'attuazione più coerente della direttiva suddetta e per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, le installazioni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva ogniqualvolta uno dei due criteri sia soddisfatto.

(56) Nel fissare i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione tutte le sostanze, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni, che potrebbero essere emesse dall'installazione interessata e avere un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine occorre tenere conto delle caratteristiche di pericolosità, della quantità e della natura delle sostanze emesse e del loro potenziale di inquinare le matrici ambientali. Nel selezionare le sostanze per le quali devono essere fissati valori limite di emissione, il punto di riferimento è rappresentato, laddove pertinente, dalle conclusioni sulle BAT, benché l'autorità competente possa decidere di scegliere altre sostanze. Attualmente le singole sostanze inquinanti sono indicate in un elenco non esaustivo nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE, il che non è compatibile con l'approccio olistico della direttiva stessa e non riflette la necessità che le autorità competenti tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni. È pertanto opportuno sopprimere l'elenco non esaustivo delle sostanze inquinanti e fare invece riferimento all'elenco degli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(57) Non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche, sebbene queste rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale attività rientra nell'ambito della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e i requisiti di quest'ultima direttiva sono considerati BAT. Grazie all'evoluzione tecnica e all'innovazione intervenute dopo l'adozione della direttiva 1999/31/CE, sono ora disponibili tecniche più efficaci a tutela della salute umana e dell'ambiente. L'adozione di conclusioni sulle BAT nell'ambito della direttiva 2010/75/UE consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le significative emissioni di metano. La direttiva 1999/31/CE dovrebbe pertanto consentire l'adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

(58) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento provocato dalle attività industriali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(59) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente, è necessario e opportuno disciplinare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento provocato da attività industriali e di allevamento del bestiame. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE.

(60) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

(61) A causa della loro ubicazione geografica e della mancanza di interconnessione con la rete continentale degli Stati membri o con la rete di un altro Stato membro, gli impianti di combustione che fanno parte di piccoli sistemi isolati possono trovarsi ad affrontare sfide particolari che rendono necessari tempi più lunghi per conformarsi ai valori limite di emissione. Gli Stati membri interessati dovrebbero mettere a punto, al più tardi entro il 31 dicembre 2029, un piano di conformità per gli impianti di combustione che fanno parte di piccoli sistemi isolati, in cui siano definite le misure adottate per garantire il rispetto dei valori limite di emissione. Il piano dovrebbe descrivere le misure adottate per garantire la conformità alla presente direttiva e le misure volte a ridurre al minimo la portata e la durata delle emissioni inquinanti nel periodo contemplato dal piano e includere informazioni sulle misure di gestione della domanda e sulle possibilità di passare a combustibili più puliti o ad alternative più pulite, quali il ricorso alle energie rinnovabili e l'interconnessione con le reti continentali o con la rete di un altro Stato membro. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare alla Commissione il loro piano di conformità e aggiornarlo in caso di obiezioni da parte della Commissione. Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire annualmente in merito ai progressi compiuti verso la conformità.

(62) Al fine di concedere agli Stati membri, alle autorità competenti e alle installazioni il tempo necessario per conformarsi alle nuove disposizioni, nonché per dare il tempo alla Commissione di adottare nuove conclusioni sulle BAT che tengano conto delle nuove disposizioni, è opportuno prevedere disposizioni transitorie. Per garantire la certezza del diritto è necessario prevedere un termine fisso entro il quale, al più tardi, le disposizioni devono essere rispettate. Per quanto riguarda il processo di Siviglia e il numero di documenti di riferimento sulle BAT che devono essere rivisti, tale termine dovrebbe essere fissato a 12 anni per le attività esistenti e a 10 anni per le nuove attività, il che non impedisce l'adozione e l'attuazione anticipata delle conclusioni sulle BAT, prevista per la maggior parte delle attività contemplate dalla presente direttiva. Le installazioni esistenti dovrebbero essere conformi alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 fino a quando non vi saranno nuove conclusioni sulle BAT o un aggiornamento delle autorizzazioni.

(63) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/75/UE e 1999/31/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Modifiche della direttiva 2010/75/UE

[...]

Articolo 2 Modifiche della direttiva 1999/31/CE

All'articolo 1 della direttiva 1999/31/CE il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3 Disposizioni transitorie

1.  In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I, gli Stati membri applicano l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e l'articolo 15, paragrafi 4 e 6, entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di ciascuna installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5.

Le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.

2.  In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e che sono in funzione e detengono un’autorizzazione prima del 1° luglio 2026, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il 1o settembre 2036, quale che sia la data anteriore.

In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1° luglio 2026, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro il 1° luglio 2027, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), b bis) e d), l'articolo 15, paragrafi 1 e 5, l'articolo 15 bis e l'articolo 16, paragrafo 4, si applicano quando l'autorizzazione è rilasciata, o aggiornata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 5, o aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o entro il 1o settembre 2036, se anteriore.

In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024, l'articolo 15, paragrafo 3, si applica quando l'autorizzazione è aggiornata entro quattro anni dalla pubblicazione, o rilasciata a seguito, delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1o luglio 2026 in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione, o quando l'autorizzazione è aggiornata a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, o entro il 1° settembre 2036, se anteriore.

Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo, secondo e terzo comma, le installazioni menzionate in tali commi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il 3 agosto 2024 si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.

3.   In relazione alle installazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva prima del 4 agosto 2024 e svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 2.3, lettera a bis), e la finitura di fibre tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato e sono in funzione prima del 1° luglio 2026, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell’articolo 15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dal 1° luglio 2026.

4.   In relazione alle installazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE prima del 4 agosto 2024 e che svolgono le attività di cui all'allegato I, punto 1.4, punto 2.3, lettere b) e b bis), e punto 3.6, gli Stati membri, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettere a bis), b ter) e h), e dell'articolo 15, paragrafi 4 e 6, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, in relazione all'attività principale di un'installazione o entro il 1° settembre 2034, se anteriore.

Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, nella versione in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.

In relazione alle installazioni che sono autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 in relazione all'attività principale di un'installazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva si applicano al rilascio delle relative autorizzazioni a decorrere dalla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.

5.   In relazione alle installazioni che svolgono le attività di cui all'allegato I bis, uno Stato membro applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in conformità della presente direttiva entro:

a) quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 600 UBA;

b) cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, se l'installazione ha una capacità pari o superiore a 400 UBA;

c) sei anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies, paragrafo 2, per tutte le altre installazioni contemplate dall'allegato I bis.

Fino alla pertinente data di applicazione di cui al primo comma, le installazioni menzionate in tale comma che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente direttiva si mantengono conformi alla direttiva 2010/75/UE in tale versione.

6.   Le deroghe concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, prima del 1° luglio 2026 restano valide fino a quando l'autorità competente non valuta nuovamente se la deroga sia giustificata a norma dell'articolo 15, paragrafo 5. La nuova valutazione è effettuata dopo quattro anni a decorrere dal 1° luglio 2026 o nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione a norma dell'articolo 21, se anteriore.

7.   Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti concesse dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore il 3 agosto 2024 prima del 1° luglio 2026 restano valide fino alla fine del periodo specificato nella decisione che concede la deroga. Dopo il periodo specificato, la sperimentazione della tecnica è interrotta oppure l'attività raggiunge almeno i livelli di emissione associati alle BAT-AEL.

Articolo 4 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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