Legge 29 luglio 2015 , n. 115
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE
Art. 16.
Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
Caso EU Pilot 6155/14/EMPL
1. La lettera g -bis ) del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«g -bis ) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
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TUS - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 88 - Campo di applicazione
.....
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI. (ndr - testo originario)
Entra in vigore il 18 Agosto 2015
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