Ordinanza 22 marzo 2020 | Spostamento vietato fuori comune
Ministero della Salute e Ministero dell'Interno
(GU Serie Generale n.75 del 22-03-2020)
Art.1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere ii diffondersi del virus COVID-19, e fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6.
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