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Officina Elettrica: Legislazione TU Accise e Note

Officina Elettrica   Legislazione TU Accise Note

Officina Elettrica: Legislazione TU Accise e Note

ID 18197 | 28.11.2022 / In allegato

Documento sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relazione con la Licenza di officina elettrica di cui al TU Accise Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

Documenti allegati:
- Officina Elettrica - Legislazione TU Accise - Note
- FAQ ADM Energia elettrica Fotovoltaico
- Modello Denuncia attività di Officina elettrica ADM

Un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (esempio fotovoltaico) con potenza di picco superiore ai 20 kW con un autoconsumo > dell'1% è considerato una officina elettrica detta anche officina di produzione di energia elettrica (Vedasi definizione Art. 54 del TUA - Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e Decreto 27 ottobre 2011 - in calce).

Ogni impianto da fonti rinnovabili che supera i 20 Kw (Vedasi Art. 52 del TUA - Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504), installato per la produzione di energia elettrica per autoconsumo, deve fare denuncia di officina elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane del territorio competente per il rilascio della Licenza di officina elettrica (Vedasi Art. 53 del TUA - Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504).

Licenza officina elettrica TU Accise

Fig. 1 - Obbligo Licenza esercizio impianti VF > 20 kW (immissione in rete e autoconsumo dell’energia)
________

Tali impianti devono:

- denunciare l'apertura di Officina Elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane del territorio competente ed ottenere la licenza di esercizio per officina di produzione con cessione dell'energia elettrica eccedente.
- pagare annualmente all'Agenzia delle dogane del territori competente il diritto di licenza;
- compilare il registro di produzione, registrando giornalmente la lettura dei contatori (in alcune zone è possibile anche su base settimanale o mensile);
- pagare le Accise sull'energia autoconsumata;
- comunicare entro la data di 30 giorni eventuali variazioni societarie;
- presentare la Dichiarazione annuale di consumo(*) sul sito dell’agenzia delle Dogane

(*) NOTA: La Dichiarazione annuale di consumo è obbligatoria per tutti gli impianti fotovoltaici di POTENZA superiore ai 20 kW anche senza il regime di officina elettrica.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA

- impianto di qualsiasi potenza di picco, con immissione in rete di tutta l'energia prodotta, senza autoconsumo (se non autoconsumo energia allora non è applicata l'Accisa);
- impianto con potenza inferiore ai 20 Kw con autoconsumo, ma sottoposto all'obbligo di registrazione presso l'Ufficio delle Dogane del territorio competente.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA

- impianto di potenza superiore ai 20 KW di potenza che immette l'energia in rete e l'autoconsuma. (le Accise vengono pagate per la sola quota di energia autoconsumata, calcolata per differenza tra energia prodotta e energia immessa in rete.)

Licenza di esercizio di cui all’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

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