Officina Elettrica: Legislazione TU Accise e Note
ID 18197 | 28.11.2022 / In allegato
Documento sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relazione con la Licenza di officina elettrica di cui al TU Accise Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
Documenti allegati:
- Officina Elettrica - Legislazione TU Accise - Note
- FAQ ADM Energia elettrica Fotovoltaico
- Modello Denuncia attività di Officina elettrica ADM
Un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (esempio fotovoltaico) con potenza di picco superiore ai 20 kW con un autoconsumo > dell'1% è considerato una officina elettrica detta anche officina di produzione di energia elettrica (Vedasi definizione Art. 54 del TUA - Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e Decreto 27 ottobre 2011 - in calce).
Ogni impianto da fonti rinnovabili che supera i 20 Kw (Vedasi Art. 52 del TUA - Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504), installato per la produzione di energia elettrica per autoconsumo, deve fare denuncia di officina elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane del territorio competente per il rilascio della Licenza di officina elettrica (Vedasi Art. 53 del TUA - Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504).
Fig. 1 - Obbligo Licenza esercizio impianti VF > 20 kW (immissione in rete e autoconsumo dell’energia)
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Tali impianti devono:
- denunciare l'apertura di Officina Elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane del territorio competente ed ottenere la licenza di esercizio per officina di produzione con cessione dell'energia elettrica eccedente.
- pagare annualmente all'Agenzia delle dogane del territori competente il diritto di licenza;
- compilare il registro di produzione, registrando giornalmente la lettura dei contatori (in alcune zone è possibile anche su base settimanale o mensile);
- pagare le Accise sull'energia autoconsumata;
- comunicare entro la data di 30 giorni eventuali variazioni societarie;
- presentare la Dichiarazione annuale di consumo(*) sul sito dell’agenzia delle Dogane
(*) NOTA: La Dichiarazione annuale di consumo è obbligatoria per tutti gli impianti fotovoltaici di POTENZA superiore ai 20 kW anche senza il regime di officina elettrica.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA
- impianto di qualsiasi potenza di picco, con immissione in rete di tutta l'energia prodotta, senza autoconsumo (se non autoconsumo energia allora non è applicata l'Accisa);
- impianto con potenza inferiore ai 20 Kw con autoconsumo, ma sottoposto all'obbligo di registrazione presso l'Ufficio delle Dogane del territorio competente.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA
- impianto di potenza superiore ai 20 KW di potenza che immette l'energia in rete e l'autoconsuma. (le Accise vengono pagate per la sola quota di energia autoconsumata, calcolata per differenza tra energia prodotta e energia immessa in rete.)
Licenza di esercizio di cui all’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
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Art. 52. (Oggetto dell'imposizione) (Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica 1924 (*) - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) - Art. 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97).
1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita';
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44;
4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facolta' di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.
(*) Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le modifiche apportate con l'allegato C del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334 e con l'allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945. L'imposta sul consumo del gas e' stata soppressa con l'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(**) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
(1) Per le aliquote vedasi allegato I.
Art. 53 (Soggetti obbligati e adempimenti).
1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
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4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita', entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
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7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica e' rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale. Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito "d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
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Art. 54 Definizione di officina (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*)
1. L'officina e' costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.
3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.
4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2, lettera b).
(*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.
Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'accisa).
1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.
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Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione
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f) officina di autoproduzione: officina elettrica in cui, con riferimento all’anno solare, risulta nulla la differenza tra energia prelevata dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta.
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