Direttiva 97/81/CE / Lavoro a tempo parziale
ID 21706 | 17.04.2024
Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato : Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
(GU L 14 del 20.1.1998)
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. (GU n.66 del 20.03.2000)
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Modificata da:
- M1 Direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 (GU L 131 10 5.5.1998)
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Scopo della direttiva
La Direttiva si propone di attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concordato tra datori di lavoro e sindacati (le parti sociali) dell’Unione europea (UE).
L’accordo si propone di eliminare la discriminazione ingiustificata dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale. Mira inoltre a contribuire allo sviluppo di lavoro a tempo parziale su base volontaria e consente ai dipendenti e ai datori di lavoro di organizzare l’orario di lavoro in modo da adattarsi alle esigenze di entrambe le parti.
Applicazione
La Direttiva si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge in ogni paese dell’UE. Chi lavora solo su base occasionale può essere escluso per ragioni oggettive, previa consultazione tra il paese dell’UE interessato e le sue parti sociali.
Non discriminazione
I lavoratori a tempo parziale non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. Condizioni di impiego particolari possono essere subordinate ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali, a seguito di una consultazione tra i paesi dell’UE e le parti sociali.
Accesso al lavoro a tempo parziale
I paesi dell'UE e le parti sociali dovrebbero identificare, rivedere e, se del caso, eliminare qualsiasi ostacolo di natura giuridica o amministrativa che possa ridurre le possibilità di lavoro a tempo parziale. Il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale o viceversa non dovrebbe costituire motivo valido per il suo licenziamento.
Il ruolo dei datori di lavoro
I datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione interamente:
- le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale che si renda disponibile;
- le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno o di aumento dell’orario, se tale opportunità si presenta;
- la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno;
- le misure finalizzate a facilitare l’accesso al lavoro a tempo parziale a tutti i livelli dell’impresa;
- la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell’impresa.
Attuazione
I paesi dell’UE o le parti sociali possono introdurre norme più favorevoli di quelle previste nell’accordo. Tuttavia, l’attuazione dell’accordo non è un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori a tempo parziale.
Applicazione direttiva
La Direttiva è in vigore dal 20 gennaio 1998. I paesi dell'UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 20 gennaio 2000.
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