Interpello Ambientale 29.10.2021 - Applicazione del D.M. n. 188 del 2020
ID 14918 | 11.11.2021 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale
Sezione Economia Circolare
29.10.2021 - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 - Applicazione del D.M. n. 188 del 2020
In allegato:
- Quesito
- Nota di trasmissione
- Riscontro
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006, la Regione Toscana ha richiesto un’interpretazione sulla corretta applicazione del D.M. n. 188 del 2020 ed in particolare se è necessario che l’impresa produttrice di carta e cartone recuperati debba provvedere alla verifica di conformità alla norma UNI EN 643 per ogni singolo lotto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
L’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 definisce il procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde la qualifica per acquisire quella di prodotto, nel rispetto di specifici criteri indicati dal comma 1. I predetti criteri, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, ovvero, in mancanza di detti criteri, “caso per caso per specifiche tipologie” attraverso regolamenti adottati da questo Ministero.
Con D.M. n. 188 del 2020 sono stati stabiliti i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
L’articolo 2, comma 1, lettera c) del predetto decreto contiene la seguente definizione «lotto di carta e cartone recuperati»: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate.
L’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto statuisce che “all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1”.
L’allegato 1 definisce, quindi, alla lettera a) i requisiti di qualità della carta e del cartone recuperati che devono essere conformi ai parametri indicati nella tabella. La lettera c) dell’allegato, poi, afferma che l'accertamento di conformità a detti requisiti deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.
L’articolo 5, comma 1, del decreto, stabilisce che il rispetto dei criteri specifici dettati dall’articolo 3, comma 1, dello stesso “è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
Alla luce di quanto disposto dalla lettera c) dell’allegato 1, l'accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte come da norma UNI EN 643 e successivamente ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso o del processo produttivo. Di conseguenza, nel semestre, l’analisi non deve essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione salvo che non vi siano variazioni delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, il produttore di carta e cartone recuperati deve dichiarare, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, per come definito all’articolo 2, comma 1, lettera c), la conformità ai requisiti tecnici ai sensi dell’articolo 3 comma 1. È evidente che il suddetto produttore, assumendosene la responsabilità, rilascerà le successive dichiarazioni sui singoli lotti prodotti, nel lasso temporale dei sei mesi, sulla base dell’accertamento di conformità già in suo possesso, sempre che non siano intervenute variazioni di alcun genere in ogni fase del ciclo produttivo, includendovi anche quella relativa alle verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MITE
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