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Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN): Quadro normativo e Documenti

Zone Vulnerabili da Nittrati di origine aghricola ZVN Quadro normativo

Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) / Aggiornamento 01.04.2021

ID 11741 | Rev. 1.0 del 01.04.2022 / Documento completo allegato

Premessa

L’azoto viene considerato il più importante tra i macroelementi, in quanto entra a far parte degli acidi nucleici, delle proteine e di altre macromolecole necessarie alla vita. Una delle più importanti funzioni del suolo nel sostenere la crescita vegetale è di fornire i nutrienti essenziali (macro e micro), tra questi l’azoto riveste un ruolo di primo piano.

La principale riserva di azoto nel suolo è rappresentata dall’azoto organico (parte integrante della sostanza organica del suolo), che può arrivare a rappresentare negli orizzonti superficiali anche più del 90% del totale.

L’entità delle forme di azoto minerale presenti nel suolo, rappresentate da nitriti (NO2-), nitrati (NO3-) e ione ammonio (NH4+), dipende dalle attività biochimiche che in esso hanno luogo. Le piante assorbono azoto dal suolo prevalentemente in forma nitrica NO3- e alternativamente ammoniacale NH4+; l’azoto nitrico è libero nella soluzione circolante e la sua assimilabilità è molto maggiore di quella dell’azoto ammoniacale prevalentemente adsorbito sul complesso di scambio.

Tra le diverse forme minerali, lo ione nitrato risulta quello più mobile e suscettibile a dilavamento; le perdite per dilavamento possono raggiungere il 99% dei nitrati presenti, mentre per la forma ammoniacale le perdite risultano molto inferiori all’1%. La perdita di nitrati per dilavamento dipende dalla concentrazione di NO3- nel suolo, dal volume di acqua drenata, dalla tessitura e struttura del suolo e dai fattori climatici (Sequi, 1989).

Negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo aumento nelle acque superficiali e di falda della concentrazione di nitrati sia in aree agricole caratterizzate da attività di tipo intensivo, sia in zone industrializzate o altamente urbanizzate, con rischi crescenti per gli acquiferi destinati alla captazione a scopo idropotabile.

Il pericolo da parte dei nitrati non è tanto la loro tossicità, piuttosto bassa, quanto la loro trasformazione in nitriti. L’Organismo Mondiale della Sanità (WHO,1985), in relazione agli effetti osservati sui neonati, ha definito un valore di attenzione pari a 45 mg/l di nitrati e l’US EPA (1985) ha fissato un identico livello massimo raccomandabile. Inoltre, i nitrati possono trasformarsi in nitrosammine, sostanze ritenute a possibile rischio cancerogeno.

Per questo motivo, la legislazione europea ed italiana con la Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano attuata con il D.Lgs. 2 Febbraio 2001 n. 31 ha posto in 50 mg/l la concentrazione massima ammissibile dei nitrati nelle acque potabili.

D Lgs  31 2001 Nitrati acque potabili

Limite Nitrati acque potabili

Fig. 1 - Limite nitrati Acque potabili  (D.Lgs. 31/2001)

Le sostanze azotate possono provocare inoltre impatti ambientali su fiumi, laghi e acque costiere in quanto favoriscono, insieme al fosforo, l’eutrofizzazione, cioè la proliferazione incontrollata di specie autotrofe, alghe in particolare, a causa dell’abbondanza di nutrimento presente e determinando la diminuzione della qualità di tali ambienti (ad esempio condizioni anossiche e moria dei pesci); questo porta alla considerazione che in molto casi gli inquinanti sono costituiti da risorse (in questo caso nutrienti delle piante) che diventano rifiuti. La presenza di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee è da attribuirsi a sorgenti diverse che includono gli scarichi civili e industriali, l’agricoltura e la zootecnia.

La Direttiva 91/676/CEE) mira a proteggere la qualità delle acque in Europa prevenendo l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e favorendo l’uso di corrette pratiche agricole.

La Direttiva 91/676/CEE definisce i criteri e i vincoli a cui attenersi nella gestione della fertilizzazione organica:

- la designazione di "Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola" (ZVN), nelle quali la qualità delle acque è compromessa (o è a rischio di diventarlo se non si interviene in modo tempestivo) a causa della presenza di pressioni di tipo agricolo. Il grado di compromissione della risorsa idrica viene valutato sulla base del tenore di nitrati (nelle acque sotterranee, superiore a 50 mg/L);

- in queste aree, la regolamentazione dell'utilizzazione agronomica delle matrici organiche a scopo fertilizzante tramite la definizione di "Programmi d'Azione" che stabiliscono gli opportuni criteri e vincoli. Il vincolo più rilevante per l'attività agricola è l'imposizione di un limite massimo annuo all'apporto di azoto di origine zootecnica, pari a 170 kg per ettaro.
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Quadro nornativo

Il 12 dicembre 1991 il Consiglio delle Comunità Europee adottava la Direttiva 91/676/CEE, nota come Direttiva Nitrati, che modificava e/o integrava le Direttive 75/440/CEE, 79/869/CEE2 e 80/778/CEE concernenti essenzialmente la tutela della qualità dell’acqua potabile.

Il Consiglio aveva constatato che in alcune Regioni degli Stati membri il contenuto di nitrati nell'acqua era in aumento e già elevato rispetto alle norme fissate nella Direttiva 75/440/CEE. Inoltre, era ormai emerso che la causa principale dell'inquinamento che colpisce le acque comunitarie, è rappresentata dai nitrati di origine agricola.

Ne consegue che per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici, e per salvaguardare altri usi legittimi dell'acqua, è necessario ridurre l'inquinamento idrico causato o provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, e impedire un ulteriore inquinamento di questo tipo.

Considerando che l'inquinamento idrico dovuto ai nitrati in uno Stato membro si ripercuote sulle acque di altri Stati membri, ne consegue la necessità di un'azione a livello comunitario, cui anche l’Italia, idrogeologicamente “isolata”, deve attenersi.

Con la Direttiva 91/676/CEE la Comunità si proponeva di dare indicazioni sul controllo e sulla riduzione dell'inquinamento idrico risultante dallo spandimento e dallo scarico di deiezioni di animali allevati o dall'uso di quantità eccessive di fertilizzanti. Gli Stati membri dovevano, considerando la situazione idrogeologica, individuare le zone vulnerabili (quelle in cui le acque di falda contengono o possono contenere, ove non si intervenga, oltre 50 mg/l di nitrati), progettare e attuare i necessari programmi d'azione per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati nelle zone vulnerabili. I suddetti programmi d'azione devono comportare misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e a stabilire restrizioni specifiche nell'impiego di concimi organici animali.

Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (abrogato dal D.Lgs. 152/2006) di attuazione della Direttiva 91/676/CEE al Titolo III “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”, Capo I “Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento”, art. 19 (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - ZVN) disciplina l’individuazione di dette zone vulnerabili, rimandando il dettaglio all’allegato 7.

Tali aspetti sono stati nuovamente indicati alla parte terza del Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n. 152, all’articolo 92 e all’allegato 7 – parte A della parte terza.

Zone Vulnerabili da Nittrati di origine aghricola ZVN Criteri

Fig. 2 - Criteri Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)

Gestione degli effluenti zootecnici

La gestione degli effluenti zootecnici (liquame, letame e materiali ad essi assimilati) attraverso il loro impiego agronomico e l'uso dei concimi azotati di sintesi per la fertilizzazione azotata delle colture sono subordinati al rispetto di precise procedure tecniche e amministrative di competenza regionale. 

Le Zone Vulnerabili ai Nitrati si distinguono da quelle non vulnerabili per il limite di kg per ettaro spandibili, il Decreto 7 aprile 2006 (emanato secondo le previsioni dell’Art. 38 Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n. 152) stabilisce che nelle Zone Vulnerabili si fa divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti oltre un limite massimo annuo di 170 Kg di azoto per ettaro, mentre per le zone non vulnerabili la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio.
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Spargimento effluenti da allevamento limiti nitrato

Fig. 3  - Limiti Nitrati spargimento dei reflui degli allevamenti
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Regione Emilia-Romagna - Programma d'azione nitrati 2018-2021

Ogni Regione itsalisana ha adottato Piani di Azione di cui all'Art. 92 c. 7 (programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola), si allega, come esempio, il Programma d'azione nitrati 2018-2021 della Regione Emilia-Romagna.

Il 21 dicembre 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato e acque reflue.

Il Regolamento n. 3, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.249/2017, è pubblicato sul BUR n.366 del 15 dicembre 2017 e sostituisce il precedente (Reg. R. n. 1/2016)
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Delibera Giunta Regionale 8 marzo 2021 n. 309

DGR 2021 n. 309 "Nuova designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" in particolare:

- approva la designazione di ulteriori Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola (Allegato A);
- precisa la nuova cartografia delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola regionali (Allegato B).

Come precisato in premessa, le aziende che ricadono nelle nuove Zone Vulnerabili da Nitrati dovranno adeguarsi alle misure strutturali e gestionali previste dal Programma d’Azione Nitrati, tra cui la dotazione di volumi minimi di stoccaggio per i reflui zootecnici, l’individuazione di superfici coltivate sufficienti a ricevere fertilizzazioni commisurate alla disponibilità di azoto da reflui zootecnici, il rispetto dei periodi di divieto di spandimento, la redazione di piani di utilizzazione agronomica, l’obbligo di presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica.

A tal riguardo, alle aziende agricole interessate dalla nuova zonizzazione, le disposizioni previste dal Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (Reg. Reg. n. 3 del 15/12/2017) si applicheranno dal 1° novembre 2021.
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segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 01.04.2022 Delibera Giunta Regionale 8 marzo 2021, n. 309
IARC Monographs Volume 94
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0.0 09.10.2020 --- Certifico Srl

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