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Vademecum rifiuti di batterie

Vademecum rifiuti di batterie

Vademecum rifiuti di batterie | Rev. 0.0 del 13 Febbraio 2024

ID 19980 | 13.02.2024 / Vademecum completo in allegato

Il presente vademecum illustra, anche con il supporto di immagini e tabelle, le novelle prescrizioni riguardo la gestione dei rifiuti di batterie, proprie del Regolamento (UE) 2023/1542 che si applica a decorrere dal 18 febbraio 2024.
Inoltre, l'elaborato analizza la classificazione rifiuti, codici CER, modalità di stoccaggio, etichettatura e trasporto ADR.

Pubblicato nella GU L 191/1 del 28 luglio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Lo scopo e l’obiettivo del nuovo regolamento è quello di prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente e assicurare una catena del valore sicura e sostenibile per tutte le batterie, tenendo conto, per esempio, dell’impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell’approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell’approvvigionamento, e agevolando il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio.

Inoltre il Regolamento (UE) 2023/1542 ha l’obiettivo di prevenire e ridurre gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie sulla salute umana e sull’ambiente e dovrebbe mirare a ridurre l’uso delle risorse e favorire l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. Pertanto, al fine di evitare che le divergenze ostacolino la libera circolazione delle batterie, mediante la definizione di obblighi e requisiti uniformi in tutto il mercato interno.

Il presente vademecum risulta essere così strutturato:

[...]

Categorie di batterie

Il Regolamento (UE) 2023/1542 definisce all’articolo 1 comma 1 punto 1) la batteria come qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione.

In base al Nuovo Regolamento (UE) 2023/1542 si distinguono le seguenti categorie di batterie:

Vademecum rifiuti di batterie   Tabella categorie batterie

Figura 1 - Categorie di batterie

Vademecum rifiuti di batterie   Schema categorie batterie

Responsabilità estesa del produttore

Ai produttori incombe una responsabilità estesa per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro.

Tali produttori rispettano i requisiti di cui agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE.

Un operatore economico che mette a disposizione sul mercato, per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, una batteria risultante da

- operazioni di preparazione per il riutilizzo,
- preparazione per il cambio di destinazione,
- cambio di destinazione o rifabbricazione

è considerato il produttore di tale batteria ai fini del presente regolamento e su tale operatore incombe la responsabilità estesa del produttore.

Il cosiddetto “Regime di responsabilità estesa del produttore” (EPR - Extended Producer Responsibility) implica una serie di misure adottate dagli Stati membri dell’Unione Europea volte ad assicurare che i produttori di prodotti abbiano la responsabilità finanziaria e/o organizzativa della gestione delle fasi del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

La Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo del 30 maggio 2018 (che ha modificato la direttiva 2008/98/CE), ha previsto l’inserimento, dopo l’articolo 8 della direttiva (responsabilità estesa del produttore), dell’articolo 8-bis relativo ai “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore”.

L’articolo interviene sui regimi di responsabilità estesa del produttore esistenti (prevedendo la definizione di alcuni aspetti essenziali, quali i ruoli e le responsabilità dei vari attori; gli obiettivi in termini di gestione dei rifiuti; i sistemi di comunicazione) e sulle organizzazioni create per attuare, per conto del produttore di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa. Al paragrafo 4 dell’articolo 8- bis viene previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad assicurare che i finanziamenti versati dai produttori siano tali da garantire la copertura totale dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti immessi sul mercato, che siano modulati in base ai costi effettivi del fine-vita e si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa siano svolti da gestori pubblici di rifiuti.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti.

I contributi finanziari che devono essere versati dal produttore coprono i seguenti costi per i prodotti che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro interessato:

-  i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate da rifiuti di batterie riciclati;

I contributi finanziari che devono essere versati dal produttore coprono i seguenti costi per i prodotti che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro interessato:

-  i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate da rifiuti di batterie riciclati;
- i costi di effettuazione di un’indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti;
- i costi di fornitura di informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie;
- i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti.

[...]

Registro dei produttori

Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori a cui i produttori si registrano. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono una batteria a disposizione sul mercato per la prima volta.

Schema 1 - Domanda di registrazione Registro dei produttori

Vademecum rifiuti di batterie   Registro produttori

[...]

Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

Vademecum rifiuti di batterie   Batterie mezzi di trasporto leggeri

I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato.

Schema 3 - Produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri

Vademecum rifiuti di batterie   Produttori Batterie mezzi di trasporto leggeri

I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri provvedono affinché il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:

a) consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti:

- i distributori;
- gli impianti di trattamento di rifiuti di veicoli fuori uso soggetti alla direttiva 2000/53/CE;
- le autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto;
- i punti di raccolta volontari;
- gli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetti alla direttiva 2012/19/UE; e

b) copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano redditizie.

Obiettivi produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri

I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:

- 51 % entro il 31 dicembre 2028;
- 61 % entro il 31 dicembre 2031.

I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri calcolano il tasso di raccolta conformemente all’allegato XI.

I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri:

- istituiscono i punti di raccolta, con infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di detti rifiuti di batterie nei punti di raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta;

- raccolgono i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta, con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell’infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali punti di raccolta; e

- provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta agli impianti autorizzati per il trattamento.

Alla luce dello sviluppo previsto del mercato e dell’aumento della durata di vita prevista delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e al fine di determinare meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 18 agosto 2027, atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui all’allegato XI e modificare l’obiettivo di raccolta al fine di adeguare l’obiettivo di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo nel contempo un livello di ambizione e tempistiche equivalenti.

Raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici

Vademecum rifiuti di batterie   Batterie autoveicoli

Immagine 3 - Batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici

I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici ritirano gratuitamente e senza obbligo per l’utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, e garantiscono che tutti i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici indipendentemente dalla natura, composizione chimica, condizione, marca od origine della rispettiva categoria che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro siano raccolti separatamente.

A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai sistemi di ritiro e raccolta che includono i punti di raccolta da essi istituiti in cooperazione con:

Vademecum rifiuti di batterie   Immagine Batterie autoveicoli

Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un’operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l’obbligo del produttore di ritirare tali rifiuti di batterie non comporta alcun costo connesso allo smantellamento e alla raccolta di tali rifiuti di batterie sostenuto da tali utilizzatori.

I sistemi di ritiro interessano l’intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi tuttavia alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti menzionati risultano redditizie.

Schema 4 - Produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici

Vademecum rifiuti di batterie   Schema Batterie autoveicoli

[...]

 Attribuzione dei Codici CER batterie e accumulatori

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER.

La classificazione CER si basa su un criterio misto che tiene conto dei seguenti elementi:

- processo di produzione che ha generato il rifiuto;
- tipologia merceologica del prodotto a fine vita (es. veicoli fuori uso, batterie, cosmetici scaduti, ecc…);
- contenuto di sostanze pericolose specificamente o genericamente nominate.

Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della concentrazione), tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I della parte quarta del T.U. (D.Lgs. 152/06), recante l’elenco delle sostanze pericolose.

[...]

Etichette Rifiuti pericolosi batterie

Vademecum rifiuti di batterie   Etichetta contenitore rifiuti batterie esauste

Immagine 5 – Etichetta contenitore rifiuti batterie esauste

[...]

Vademecum rifiuti di batterie   Etichetta rifiuti batterie esauste

Immagine 6 - Etichetta rifiuti batterie esauste

[...]

Rifiuti pericolosi batterie: Trasporto in ADR

La classificazione del rifiuto in ADR è responsabilità dello speditore, che dovrà attenersi ai metodi di classificazione del rifiuto, secondo i criteri dell’ADR per le soluzioni e miscele al quali il rifiuto è equiparato.

Esempio Etichetta Rifiuto Batterie al piombo

Sui colli contenenti rifiuti pericolosi, oltre che le etichettature e i marchi previsti dalle norme ADR, deve essere in ogni caso apposta un’etichetta o un marchio inamovibile avente le misure di 15X15 cm a fondo giallo recante la lettera R di colore nero, alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm.

Ad esempio la classificazione delle batterie al piombo in ADR è associata all’ONU 2794:

Vademecum rifiuti di batterie   Tabella n  ONU 2794

[...]

Vademecum rifiuti di batterie   Etichetta ADR Batterie al piombo esauste

Immagine 7 – Etichetta ADR rifiuti batterie esauste

Disposizioni speciali

295 Non è necessario che ogni accumulatore sia marcato ed etichettato individualmente, se il carico palettizzato reca il marchio e l'etichetta appropriati.

598 I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni del­l'ADR.

a) Gli accumulatori nuovi, quando:

- siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi;
- siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d'impilamento, per esempio su palette;
- non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;
- siano protetti contro i cortocircuiti.

b) Gli accumulatori usati, quando:

- non presentino danneggiamenti dei loro contenitori;
- siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su palette;
- gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;
- siano protetti contro i cortocircuiti.

Per "accumulatori usati" s'intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo.

Istruzione di imballaggio P801

Questa istruzione si applica ai nn. ONU 2794, 2795, 3028 e agli accumulatori usati del n. ONU 2800.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 e 4.1.3:

1) Imballaggi esterni rigidi, gabbie di legno o pallet.

Inoltre, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:

a) Gli accumulatori impilati devono essere posti su più livelli separati da uno strato di materiale non conduttore di elettricità;
b) I morsetti degli accumulatori non devono sostenere il peso degli altri elementi che saranno loro sovrapposti;
c) Gli accumulatori devono essere imballati o assicurati in modo tale da impedire ogni movimento accidentale;
d) Gli accumulatori non devono presentare nessuna perdita nelle normali condizioni di trasporto o devono essere adottate misure appropriate per impedire qualsiasi perdita d'elettrolita del collo (per esempio, l'imballaggio individuale degli accumulatori o altri mezzi altrettanto efficaci); e
e) Gli accumulatori devono essere protetti dai cortocircuiti.

2) Vasche d'acciaio inossidabile o di plastica possono altresì essere utilizzate per il trasporto degli accumulatori usati.

Inoltre, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:

a) Le vasche devono essere resistenti agli elettroliti che erano contenuti negli accumulatori;
b) L'altezza di carico degli accumulatori non deve superare il bordo superiore delle pareti delle vasche;
c) Nessun residuo dell'elettrolita contenuto negli accumulatori deve aderire alla superficie esterna delle vasche;
d) Nelle condizioni normali di trasporto, non si deve avere nessuna perdita d'elettrolita dalle vasche;
e) Si devono prendere delle misure affinché le vasche riempite non possano perdere il loro contenuto;
f) Si devono prendere delle misure per evitare i cortocircuiti (per esempio: gli accumulatori sono scaricati, protezione individuale dei morsetti degli accumulatori, ecc); e
g) Le vasche devono essere:
i) o coperte;
ii) o trasportate in veicoli coperti o telonati o in contenitori chiusi o telonati.

NOTA: La massa netta degli imballaggi autorizzati ai paragrafi 1) e 2) può superare i 400 kg (vedere 4.1.3.3).

[...] Segue in allegato

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Pagine Vademecum: 36

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