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Vademecum Pneumatici fuori uso (PFU)

Vademecum Pneumatici Fuori Uso PFU

Vademecum Pneumatici fuori uso (PFU)

La gestione degli pneumatici fuori uso e usati: quadro normativo rifiuto-recupero-energia, documenti, sentenze, altro allegato.

ID 8172 | Rev. 1.0 2020

Gli pneumatici fuori uso (PFU) rientrano nelle “particolari categorie di rifiuti” di cui al Titolo III della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006) (Art. 228) e che la loro gestione sia pertanto sottoposta a disposizioni specifiche e particolari rispetto a quelle generali di cui al Titolo I.

Tale valutazione nasce dal fatto che gli pneumatici possono essere una risorsa suscettibile di reimpiego in processi finalizzati alla produzione sia di energia sia di nuove materie prime, con importanti ed evidenti benefici ambientali, economici e sociali.

Pneumatici fuori uso

Sono indicati come rifiuti di cui CER 16 01 03 "pneumatici fuori uso". (Vedi Elenco CER 2018)

Nella riformulazione dei codici rifiuto, (vedi l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006), lo "pneumatico usato" viene sostituito dalla nuova denominazione "pneumatico fuori uso", restando invariato il CER in 16 01 03. Viene così a crearsi una nuova e diversa classificazione degli pneumatici suddivisa in:

- pneumatici fuori uso - considerati rifiuto a tutti gli effetti, destinati ad attività di recupero (Punto 10.2 del DM 05/02/1998) o di smaltimento;

- pneumatici usati - ossia, i c.d. "ricostruibili" se destinati ad un’attività di ricopertura.

Sono altresì non considerati rifiuto, ma beni usati, gli pneumatici usati che sono in condizioni buone e che vengono di nuovo impiegati per lo scopo originario, cioè il riutilizzo diretto nelle forme previste dalla normativa tecnica di settore e da quella relativa alla circolazione stradale.

Lo pneumatico usato è quindi uno pneumatico che, anche se usurato, è ancora idoneo al suo utilizzo e pertanto, salvo il caso di abbandono, non è rifiuto.

Va tuttavia osservato che gli pneumatici schiacciati o pressati sono da considerarsi come danneggiati e quindi alla stregua di rifiuti, indipendentemente dalla profondità del loro profilo. Infine anche gli pneumatici triturati sono considerati rifiuti.

PFU   16 01 03

Norme di riferimento

D.Lgs. n. 22 del 1997
Il D.Lgs. n. 22 del 1997 (Ronchi) prevedeva la voce “16.01.03 pneumatici usati”, 

- Decisione 2000/53/CE
La Decisione 2000/53/CE ha apportato delle modifiche e ha inserito la nuova dicitura “pneumatici fuori uso”. 

- Legge n. 179 del 2002
Con la  Legge n. 179 del 2002 si è sostituito nell’ Allegato A del “Decreto Ronchi” la voce “16 01 03 pneumatici usati” con la nuova voce “16 01 03 pneumatici fuori uso”.

D.M. 9 gennaio 2003
Inoltre, in esecuzione della L. n. 179 del 2002 e “in particolare, dei commi 1, lettera l), e 2) dell’art. 23, che modificano la descrizione del codice 16 01 03 dell’allegato A al D. Lgs. n. 22/1997”, fu emanato il D.M. 9 gennaio 2003, che modificava il testo del D.M. 5 febbraio 1998 riguardo i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, depennando la voce “10.3 pneumatici ricostruibili” e lasciando inalterata la voce “10.2 pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non riparabili e altri scarti di gomma” e le relative indicazione in merito alle operazioni di recupero da svolgersi e alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.

D.lgs. 152/2006 (TUA)
Il D.lgs. 152/2006 all’articolo 228 stabilisce determinati obblighi per la gestione dei pneumatici fuori uso. Facendo riferimento al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, nonché ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 D.lgs. 152/06) e di prevenzione nella produzione degli stessi (art.180), al fine di ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione, si istituisce l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

- Decreto 19 novembre 2019 n. 182
Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.93 del 08-04-2020)

Decreto 31 marzo 2020 n. 78 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 182 del 21-07-2020)

Il decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero camere d’aria;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche;
d) mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale, comprensivo del mercato del ricambio e del mercato di primo equipaggiamento;
e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera f) , destinati all’installazione sui veicoli;
f) mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati all’installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati;
g) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita;
h) produttore o importatore neo operante: il produttore o importatore degli pneumatici che inizia l’attività nell’anno solare in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta;
i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, genera PFU;
l) veicoli: mezzi, sia con motore che senza, che necessitano degli pneumatici per muoversi o controllare il movimento, anche operanti sul suolo privato;
m) rappresentante autorizzato: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l’importatore di pneumatici, anche neo operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   

Per far fronte agli oneri di tale obbligo il D.lgs. 152/06 prevede che in tutte le fasi della commercializzazione degli pneumatici sia indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali.

Secondo la disciplina prevista dal Decreto 19 novembre 2019 n. 182, per PFU si intendono “gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”. 

La citata norma definisce anche la figura del “generatore di PFU” come “la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, genera PFU.

In concreto tale figura è riconducibile al soggetto che effettua a titolo professionale la sostituzione degli pneumatici (gommista).

Come gestire i PFU

Per limitare la produzione di pneumatici fuori uso e assicurare una gestione ecocompatibile dei flussi di pneumatici fuori uso generati è necessario:

- ottimizzare, attraverso una corretta manutenzione, la durata media d’impiego con la conseguente riduzione della produzione di rifiuti;
- avviare alla ricostruzione gli pneumatici ricostruibili;
- massimizzare il recupero di materia o energetico degli pneumatici fuori uso generati.

L’Unione Europea già dal 1993 aveva inserito gli pneumatici fuori uso tra i flussi di rifiuti prioritari e da ultimo, la Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, include gli pneumatici tra i rifiuti per i quali devono essere stabiliti dei criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

Per quanto concerne lo smaltimento il D.lgs. 36/03, all’art. 6 c. 1 lettera o), specifica che non possono essere ammessi in discarica gli pneumatici interi (esclusi quelli usati specificatamente come materiale di ingegneria per garantire la funzionalità della discarica) e gli pneumatici fuori uso triturati. Possono invece essere smaltiti in discarica gli pneumatici per biciclette e quelli con diametro superiore a 1,4 m.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 36 del 2003 quindi, non sono ammessi in discarica quindi “pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm”.

Dunque dal 16 luglio 2003 non sono ammessi in discarica i pneumatici interi fuori uso, esclusi quelli usati specificatamente come materiale di ingegneria per garantire la funzionalità della discarica, mentre dal 16 luglio 2016 non sono ammessi in discarica anche gli pneumatici fuori uso triturati. Possono invece essere smaltiti in discarica gli pneumatici per biciclette e quelli con diametro superiore a 1,4 m.

Particolarità

In base all’articolo 228 del D.lgs. 152/06 che prevede l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari in peso a quanto immesso nel mercato del ricambio l'anno solare, è stato costituito il consorzio Ecopneus.

ecopneus

Si tratta di una società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), creata dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia.

Pneumatico fuori uso e pneumatico usato - Note

Un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione opera una distinzione tra lo pneumatico fuori uso e lo pneumatico usato.

Come predemente riportsto, originariamente il Catalogo Europeo dei Rifiuti, introdotto dalla Decisione 1994/3/CE e recepito in ambito nazionale con l’ Allegato A del “Decreto Ronchi”, il D.Lgs. n. 22 del 1997, prevedeva la voce “16.01.03 pneumatici usati”.

...

Criteri “End of Waste” per gli pneumatici fuori uso: Decreto 31 marzo 2020 n. 78

Pubblicato nella Gazzetta Serie Generale n.182 del 21-07-2020 il Decreto 31 marzo 2020 n. 78, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020.

...

Il documento del GSE recante le procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 chiarisce che nel caso di impianti in cui gli pneumatici fuori uso siano trattati congiuntamente a rifiuti urbani e ai rifiuti speciali ricompresi nella Tabella 6.A, la quantità di tali rifiuti concorre alla determinazione del limite del 30% in massa, da rispettarsi ai fini dell’incentivo del 51% dell’energia prodotta.

Nel diverso caso di uso esclusivo degli pneumatici fuori uso in un c.d. impianto dedicato di produzione di energia elettrica viene riconosciuto un forfait d’incentivo più basso, il 35%, ma non si applica la limitazione quantitativa del 30% vigente per tutti gli altri rifiuti speciali elencati nella tabella 6.A.

Si tratta sicuramente di una disposizione di favore ai fini di un impiego massiccio degli PFU nella produzione di energia elettrica.

Con la Legge n. 221/2015 (c.d. “collegato ambientale”) relativamente alle operazioni di recupero di materia, sono stati introdotti nel nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 quattro nuovi articoli (Artt. 206-ter, 206-quater, 206-quinques, 206-sexies) per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo”:

Art. 206-ter (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).

Art. 206-quater (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).

Art. 206-quinquies (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).

Art. 206-sexies (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche).

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Segue in allegato

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1.0 21.07.2020 - Decreto 31 marzo 2020 n. 78 
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