Vademecum Patentino fitosanitari
ID 15110 | 07.12.2021 / In allegato documento completo
Si definiscono prodotti fitosanitari i preparati contenenti una o più sostanze attive, destinate a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti; conservare i prodotti vegetali, sempre ché se tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali in materia di conservanti; eliminare o controllare l’accrescimento delle piante indesiderate o infestanti.
I prodotti fitosanitari in base all’attività che svolgono e alle modalità di azione si suddividono in diverse categorie fitoiatriche: insetticidi, acaricidi, erbicidi, nematocidi, fungicidi, fitoregolatori e repellenti; possono essere usati in agricoltura sia in pieno campo che in serra.
Un prodotto fitosanitario è composto normalmente da quattro elementi: sostanza attiva, coadiuvante, coformulante e sinergizzante. La sostanza attiva agisce nei confronti del danno presente sulle coltivazioni che si vuole controllare; i coadiuvanti sono sostanze che influiscono positivamente sull’efficacia delle sostanze attive e ne migliorano la distribuzione, i coformulanti (sostanze inerti, diluenti, ecc) ed infine sinergizzanti che aumentano la potenzialità della sostanza attiva.
Art. 2, comma 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;
c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.
Tali prodotti sono chiamati «prodotti fitosanitari»
I prodotti fitosanitari possono essere destinati ad un uso professionale, come per esempio per il trattamento di colture agrarie e per quello delle derrate alimentari, o per uso non professionale come quelli destinati al trattamento di piante ornamentali per uso domestico (fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico) e denominati prodotti per piante ornamentali (PPO), normati e definiti dal D.P.R. 290/2001.
La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 ha istituito un “quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
Per l’attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce anche indicazioni per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette, nonché le procedure ed i requisiti relativi al certificato di abilitazione all’acquisto, vendita e consulenza di prodotti fitosanitari. Il rilascio ed il rinnovo periodico del patentino certificano che colui che ne è in possesso ha partecipato a specifiche attività formative di base e di aggiornamento periodico ed è a conoscenza dei rischi connessi all’impiego dei prodotti fitosanitari.
Il patentino, o più correttamente il “certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari”, è il documento indispensabile per chiunque intenda acquistare o anche soltanto utilizzare, a livello professionale, i prodotti fitosanitari necessari per difendere le piante dai diversi organismi nocivi.
Il rilascio ed il rinnovo periodico del patentino certificano che colui che ne è in possesso, il cosiddetto “utilizzatore professionale”, è a conoscenza dei rischi che sono connessi al loro acquisto, alla loro conservazione ed al loro impiego. Questa conoscenza si acquisisce partecipando a specifiche attività formative di base e di aggiornamento periodico.
La conoscenza dei rischi connessi all’acquisto ed all’impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali costituisce un elemento fondamentale per garantire in primo luogo la loro salute ed allo stesso tempo l’immissione sul mercato di derrate destinate al consumo umano ed all’alimentazione del bestiame igienicamente sicure; rappresenta inoltre la condizione indispensabile per tutelare l’ambiente in cui viviamo.
La direttiva 2009/128/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ed attribuisce agli Stati membri il compito di garantire l’implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari.
La suddetta direttiva individua nella formazione un elemento cardine per il raggiungimento dell’obiettivo di un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. A tal fine assegna agli Stati membri la realizzazione di un sistema di formazione certificata volto ad assicurare che chiunque utilizzi tali prodotti sia pienamente consapevole dei rischi connessi al loro utilizzo e sia in grado di mettere in atto le misure più appropriate per la riduzione di tali rischi e di svolgere in sicurezza le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione del prodotto.
Il suddetto sistema di formazione è specificatamente rivolto all’utilizzatore professionale per il quale la direttiva definisce requisiti formativi minimi assicurandogli, altresì, un contesto di sostegno per un uso consapevole dei pesticidi attraverso le figure del distributore e del consulente per i quali è analogamente previsto un percorso formativo mirato.
Diverso è l’approccio della direttiva nei confronti dell’utilizzatore non professionale. Rilevando che «è molto probabile che questo gruppo di persone manipoli le sostanze in maniera inadeguata non disponendo di conoscenze sufficienti”, la direttiva dispone «Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l’uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l’uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi.
Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari
Dal 26 novembre 2015 tutti i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale possono essere acquistati ed utilizzati soltanto da coloro che sono in possesso del patentino.
Come detto, per gli utilizzatori professionali è obbligatorio avere il certificato di abilitazione (patentino fitosanitario) all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequentazione di un corso (durata mima 20 ore) con relativo esame finale.
La validità del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari è di 5 anni.
Alla scadenza detti patentini potranno essere rinnovati frequentando un corso di aggiornamento di 12 ore. Per il rinnovo non è previsto alcun esame finale.
Immagine 1 - Patentino fitosanitari
- Dati anagrafici;
- Foto dell'intestatario;
- Data di rilascio e di scadenza;
- Validità quinquennale;
- Utilizzabile su tutto il territorio nazionale
Schema 1 - Requisiti utilizzatori professionali
Chi possiede i seguenti titoli di studio: diplomi di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea (anche triennale) nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie non è obbligato a partecipare al corso per ottenere il certificato di abilitazione, ma è tenuto a sostenere l’esame.
La Tabella 1 schematizza i criteri di sospensione e revoca del certificato di abilitazione.
Tabella 1. Certificato di abilitazione: criteri di legge [D.m. 22 gennaio 2014 (PAN) allegato I parte C] per sospensione e revoca
Normativa
Art. 7 Formazione
1. La formazione e' finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento nonche' per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:
a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilita' degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;
b) le modalita' di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
c) le modalita' di valutazione;
d) le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attivita' formative e di valutazione;
f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attivita' di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalita' stabilite nel Piano.
Art. 8 Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I.
3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
[...] Segue in allegato
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