Ambiente
Featured

Recupero dei vapori di benzina | Quadro normativo

Recupero dei vapori di benzina   Quadro normativo

Recupero dei vapori di benzina Direttive VOC I e II | Quadro normativo

ID 12369 | 17.12.2020 / Documento completo allegato

Le Direttive di riferimento per il recupero dei Vapori di Benzina sono:

Direttiva 1994/63/CE - Fase I Recupero dei Vapori di Benzina (VOC-I) stoccaggio benzina
Direttiva 2009/126/CE - Fase II Recupero dei vapori di benzina) (VOC II) stazioni di servizio.

La benzina è una miscela complessa di composti organici volatili (VOC) che evaporano rapidamente contribuendo a diversi problemi ambientali. Questi includono livelli eccessivi di benzene tossico nell'aria ambiente e formazione fotochimica di ozono. L'ozono troposferico è un inquinante atmosferico che causa malattie respiratorie come l'asma e un gas serra che contribuisce al riscaldamento globale.

Due direttive affrontano specificamente questo problema:

Fase I Recupero dei Vapori di Benzina (VOC-I)

La direttiva 1994/63/CE (Fase I Recupero dei Vapori di Benzina) mira a prevenire le emissioni di COV durante lo stoccaggio della benzina nei terminali e la sua successiva distribuzione alle stazioni di servizio. La direttiva contiene misure che i terminali dovrebbero adottare per ridurre le perdite per evaporazione dai serbatoi di stoccaggio, come i tetti galleggianti e i rivestimenti riflettenti. Richiede inoltre, quando la benzina viene caricata su cisterne e trasportata alle stazioni di servizio, il recupero dei vapori e il loro ritorno all'autocisterna o al terminal.

Fase II Recupero dei vapori di benzina (VOC II)

La direttiva 2009/126/CE (Fase II Recupero dei vapori di benzina) garantisce il recupero dei vapori di benzina che altrimenti verrebbero emessi nell'aria durante il rifornimento dei veicoli nelle stazioni di servizio. La direttiva 2014/99/UE della Commissione ha successivamente adattato la presente direttiva al progresso tecnico per quanto riguarda l'uso delle norme EN 16321-1:2013 ed EN 16321-2:2013.

 
Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio - Parte 1: Metodi di prova per la valutazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di benzina

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 16321-1 (edizione settembre 2013). La norma specifica i metodi di misura e di prova per la valutazione dell’efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio.

Inoltre, alcune delle attività coinvolte nello stoccaggio e nella distribuzione della benzina, come le raffinerie, sono coperte dalla direttiva sulle emissioni industriali (Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010)

EFFETTI DIRETTIVE

Nel 2017 la Commissione ha completato una valutazione REFIT di entrambe le direttive. Ciò ha concluso che la direttiva 1994/63/CE ha portato a una riduzione di circa il 59% delle emissioni annuali di COV derivanti dalle attività che copre. Ciò corrisponde a circa il 2% delle riduzioni di emissioni di COV ottenute dal 1995. Le attuali emissioni delle attività controllate da questa direttiva rappresentano circa lo 0,1% delle emissioni totali di COV prodotte dall'uomo nell'UE-28.

È più difficile identificare l'impatto della stessa direttiva 2009/126/CE. Tuttavia, si ritiene che circa il 54% della riduzione delle emissioni di COV che copre derivi dall'installazione di apparecchiature di recupero dei vapori Stage II. Ciò corrisponde a circa l'1% delle riduzioni totali delle emissioni di COV di origine antropica dal 1995. Le attuali emissioni delle attività controllate da questa direttiva rappresentano circa lo 0,6% delle emissioni totali di COV prodotte dall'uomo dell'UE-28.

Nel complesso la valutazione ha confermato che la legislazione funziona bene. I dettagli completi della valutazione possono essere trovati nella relazione pubblicata. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2017)66 final) fornisce i risultati complessivi della valutazione (Vedi allegato).

Nel 2017 la Commissione ha anche pubblicato una relazione (COM(2017) 118 final) sull'attuazione della direttiva 2009/126/CE (Vedi allegato).

RECEPIMENTI

VOC I

Decreto-legge 30 novembre 1995 n. 508
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, nonché di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici. (GU n. 280 del 30/11/1995) (decaduto)

Decreto-legge 24 gennaio 1996 n. 33
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene (GU n.23 del 29-01-1996) (decaduto)

Decreto-legge 27 maggio 1996 n. 294
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene. (GU n. 123 del 28/05/1996) (decaduto)

Decreto-legge 11 giugno 1996 n. 315
Modifiche alla legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. (GU n. 137 del del 13/06/1996) (decaduto)

LEGGE 4 NOVEMBRE 1997 N. 413
Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene. (GU n. 282 del 3 dicembre 1997)

VOC II

Decreto Legislativo 30 luglio 2012 n. 125

Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

(GU n.182 del 06-08-2012)

DIRETTIVA 2009/126/CE (VOC II)

Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

SINTESI

I vapori di benzina emessi durante il rifornimento dei veicoli a motore sono nocivi per la salute umana e l’ambiente. Con una direttiva del 2009, l’Unione europea (UE) sta intervenendo per recuperare tali vapori.

OBIETTIVI DIRETTIVA

Assicura il recupero di vapori di benzina nocivi che possono essere emessi durante il rifornimento di un veicolo a motore in una stazione di servizio. Le pompe di benzina di molte stazioni di servizio dell’UE dovranno essere dotate di sistemi per il recupero di questo vapore.

PUNTI CHIAVE

- La presente direttiva si applica alle stazioni di servizio nuove o oggetto di una ristrutturazione completa che hanno un flusso annuo di oltre 500 m3 di benzina, nonché alle stazioni di servizio con un flusso annuo di oltre 100 m3 situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza. Esse hanno l’obbligo di installare dei sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II (sistemi PVR, petrol vapour recovery).
- Le stazioni di servizio esistenti più grandi, il cui flusso è superiore a 3 000 m3 devono installare sistemi PVR entro il 2018.
- L’apparecchiatura PVR deve essere certificata dal produttore in conformità con le norme tecniche pertinenti, e deve essere in grado di catturare almeno l’85 % dei vapori di benzina.
- L’efficienza delle apparecchiature PVR deve essere verificata almeno una volta l’anno oppure ogni tre anni se la stazione di servizio dispone di attrezzature di controllo automatico.
- Le stazioni di servizio che abbiano installato un sistema di recupero dei vapori di benzina di fase II devono informarne i consumatori collocando un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica sul distributore di benzina o nelle sue vicinanze.
- I metodi di verifica e le norme utilizzate per determinare l’efficienza dei sistemi PVR sono armonizzati ai sensi della direttiva 2014/99/UE.

CONTESTO

La benzina è una miscela complessa di composti organici volatili che evaporano facilmente nell’aria, dove contribuiscono all’insorgenza di diversi problemi di inquinamento. Questi includono livelli eccessivi di benzene tossico nell’aria e la formazione fotochimica di ozono, un inquinante atmosferico in grado di provocare malattie respiratorie come l’asma. Inoltre, l’ozono è un gas serra.
...
Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024