Programmi di monitoraggio ambiente marino | Quadro normativo
ID 13028 | 08.03.2021 / Elenco normativa completo in allegato
Di seguito vengono elencate le principali normative, nazionali e/o comunitarie, o gli accordi internazionali vigenti che prevedono attività di monitoraggio sull’ambiente marino o che hanno rilevanza ai fini della definizione dei Programmi di Monitoraggio della Strategia Marina, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 190/2010.
2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.
3. La definizione dei traguardi ambientali e' effettuata entro il 15 luglio 2012.
4. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012.
Tema |
Normativa o accordo internazionale attinente |
Attività di monitoraggio previste |
Biodiversità |
DPR 357/97 (recepimento Direttiva 92/43/CEE - Habitat) |
Monitoraggio da parte delle Regioni dello stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, secondo linee guida definite dal MATTM (art. 7) |
Direttiva 2009/147/CE - Uccelli |
Gli Stati Membri incoraggiano ricerche e lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo (art. 10) |
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Decreto MATTM-MIPAAF del 6 novembre 2012 recante modalità per la trasmissione e tipologia di informazioni da comunicare alla Commissione Europea riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione di uccelli |
Le Regioni raccolgono i dati utili a valutare periodicamente lo stato di conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, al fine di consentire di elaborare l’areale e la consistenza delle specie, con indicazioni sulle relative tendenze, nonché sulle minacce allo stato di conservazione (art. 1) |
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Le parti contraenti individuano le componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell’uso durevole di quest’ultima, condurrà, nei confronti di tali componenti, attività di monitoraggio e individuerà processi e categorie di attività che hanno avuto o sono suscettibili di avere rilevante impatto negativo sulla conservazione e l’uso durevole della diversità biologica (art. 7) |
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Accordo ACCOBAMS per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo |
Le parti contraenti dovranno attuare, all’interno dei propri limiti territoriali di sovranità e/o giurisdizione e in accordo con gli obblighi internazionali, attività finalizzate alla ricerca e al monitoraggio sui cetacei, che siano coordinate e concertate, con riferimento a stato e trend delle specie, rotte migratorie, aree di allevamento e di alimentazione, esemplari morti, spiaggiati, feriti o malati (art. 2 e Allegato II) |
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Convenzione di Barcellona del 1976 (ratificata dall’Italia nel 1979) sulla protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell’inquinamento |
Le parti contraenti si adoperano per instaurare programmi per monitorare l’inquinamento nell’area marina mediterranea (art. 12) con riferimento alle componenti della diversità biologica importanti per la loro conservazione e l’uso sostenibile (Protocollo ASPIM, art. 3) |
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Habitat |
DPR 357/97 (recepimento Direttiva 92/43/CEE – Habitat) |
Monitoraggio da parte delle Regioni dello stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, secondo linee guida definite dal MATTM |
Regolamento CE 1967/2006 relativo a misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo |
Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere, quali praterie di fanerogame, coralligeno, letti a maerl (art. 4) |
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Le regioni elaborano e attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque marino costiere (art. 120), con riferimento a composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici e della flora acquatica (DM 260/2010) |
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Specie non indigene |
Regolamento CE 708/2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti |
Tutte le specie esotiche sono sottoposte a monitoraggio nei due anni successivi al loro rilascio in impianti di acquacoltura aperti o per un ciclo generazionale completo, se tale ciclo ha durata superiore, al fine di verificare l’esattezza della valutazione d’impatto e l’eventuale presenza di impatti ulteriori o diversi da quelli prospettati (art. 18) |
Regolamento CE 762/2008 relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura |
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione statistiche su tutte le attività connesse all’acquacoltura esercitate sul proprio territorio, nelle acque dolci e nelle acque salmastre (art. 1) |
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Pesca |
Regolamento CE 1380/2013 – Politica Comune della Pesca |
Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera (art. 24); gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca (art. 25); gli Stati membri realizzano programmi di ricerca e innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art. 27) |
Comunità fitoplanctoniche |
Le regioni elaborano e attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque marino costiere (art. 120), con riferimento a composizione e biomassa del fitoplancton (DM 260/2010) |
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Contaminazione chimica |
Le regioni elaborano e attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque marino costiere (art. 120), con riferimento a sostanze appartenenti e non all’elenco di priorità (DM 260/2010) |
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D.lgs. 101/2020 (Attuazione Direttive CE in materia di radiazioni ionizzanti) |
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Direttiva 2008/105/CE relativa agli standard di qualità ambientale |
La presente Direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali |
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Parametri chimico-fisici delle acque |
Le regioni elaborano e attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque marino costiere (art. 120), con riferimento a parametri chimico-fisici delle acque (DM 260/2010) |
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Idromorfologia |
Le regioni elaborano e attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque marino costiere (art. 120), con riferimento al regime correntometrico, profondità e morfologia del fondale (DM 260/2010) |
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Eutrofizzazione |
Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane |
Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sulla qualità e composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali (art. 15) |
Direttiva 1991/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole |
Gli stati membri elaborano e applicano opportuni programmi di controllo al fine di valutare l’efficacia dei programmi di azione, controllando il contenuto di nitrati delle acque in punti di controllo prescelti, onde poter stabilire l’entità dell’inquinamento nelle acque da nitrati di origine agricola (art. 5) |
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Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa |
Gli stati membri valutano le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di azoto, ossidi azoto, ecc. in base a metodi comuni (artt. 1 e 7, Allegati VI e VII) |
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Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa |
Gli stati membri valutano le concentrazioni nell’aria ambiente di benzene e monossido ci carbonio in base a metodi e criteri comuni (artt. 1 e 5, Allegati IV e V) |
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Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa |
Gli stati membri valutano le concentrazioni nell’aria ambiente di ozono in base a metodi e criteri uniformi (artt. 1 e 9, Allegati IV e V) |
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Eutrofizzazione |
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Le Regioni effettuano la valutazione della qualità dell’aria ambiente con misurazioni, completate da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell’aria ambiente (art. 6) |
Contaminazione prodotti destinati al consumo umano |
Regolamento CE 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari |
Stabilisce i valori massimi di concentrazione di alcuni contaminanti in pesci, crostacei e molluschi e indica le metodologie di campionamento e analisi |
(*) Norme in materia ambientale, recepisce Direttiva 2000/60/CE - Direttiva Quadro Acque
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