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PRAA: Piano di Risanamento Acustico Aziendale

PRAA Piano risanamento acustico aziendale

PRAA: Piano di Risanamento Acustico Aziendale

ID 20075 | 09.02.2024 / Note complete in allegato 

Il piano di risanamento acustico è quel piano che le imprese devono presentare al comune, per ognuno degli insediamenti con emissioni sonore da adeguare ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, così come previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e l’entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l’individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento.

Inoltre, specificano la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini certi per l’adeguamento complessivo, e precisano indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché la stima degli oneri finanziari occorrenti e l’incidenza della spesa sull’Impresa proponente.

Legge n.447/1995 - Art. 15. (Regime transitorio)

2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (*), entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovra' essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

(*) Articolo 3. [Abrogato dal DPCM 14/11/97]

I piani di risanamento aziendali devono essere presentati secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2, della Legge Quadro n.447/1995, e devono contenere una relazione tecnica da cui risulti:

- la tipologia e l'entità del rumore presenti;
- le modalità ed i tempi di risanamento;
- la stima degli oneri finanziari necessari.

La Legge Quadro n.447/1995, nello stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, introduce valori limite di emissione, di immissione assoluti e differenziali, di attenzione, di qualità, valori di immissione specifico secondo le definizioni di seguito riportate (art. 2, c.1, lettere e, f, g, h, h-bis; art.2, c.2):

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, disposte con provvedimento motivato dalle competenti autorità (L.Q. n.447/95, art.9);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;
- valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h e h bis)

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Art. 2, comma 2

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e h-bis), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

Piani di risanamento acustico

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune un apposito piano di risanamento acustico (PRA).

[...]

La normativa vigente, discendente dalla Legge n.447/1995, mette a disposizione diversi strumenti per il contenimento e la riduzione dell’esposizione al rumore ambientale: i Comuni devono obbligatoriamente adottare un Piano Comunale di Risanamento Acustico (PCRA), quando viene accertato un superamento dei valori limite di attenzione definiti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

I piani di risanamento acustico, come accennato in precedenza, servono qualora venga appurato che un’impresa, un’attività o un’infrastruttura non rispetta i limiti di legge in materia di inquinamento acustico.

Attraverso i piani di risanamento acustico si indicano gli interventi e le soluzioni che si intendono prendere per ricondurre i livelli sonori entro i limiti di accettabilità, e ripristinare il rispetto delle leggi e dei limiti imposti.

I piani di risanamento acustico, nello specifico, devono indicare e contenere alcuni dati tra cui:

- l’entità e la tipologia dei rumori generati, comprese le sorgenti sonore
- la tipologia di effetti acustici che si verificano nelle aree limitrofe e circostanti
- le modalità operative, attuative e le priorità per il risanamento
- le tempistiche necessarie al risanamento
- devono contenere una stima sui costi complessivi

Come stabilito dalla legge, in Italia è ai comuni che spetta la verifica e il controllo sui limiti di rumore che vengono immessi ed emessi nell’ambiente, proprio per questo motivo alcuni criteri necessari nei piani di risanamento acustico potrebbero subire delle variazioni a seconda della regione o del comune di appartenenza.

In alcuni casi, peraltro, i piani di risanamento acustico possono essere comunali, cioè comprenderanno sia una parte di intervento pubblico, che una parte di intervento di bonifica acustica da parte del privato interessato.

Una volta effettuata la classificazione acustica e la mappatura acustica del territorio comunale, vengono individuate le situazioni critiche dal punto di vista del rumore per le quali è necessario intervenire.

Il piano di risanamento acustico ha come obiettivo la riduzione del rumore ambientale dovuto alle sorgenti fisse e mobili presenti nel territorio, attraverso interventi di tipo strutturale o regolamentare.

Ciascun piano di risanamento acustico è differente dall’altro a causa della presenza di fattori differenti: la sorgente sonora da risanare ed eventuali eventi disturbanti ad essa collegati (es: generazione di vibrazioni, di toni puri e/o in bassa frequenza), il suo posizionamento, l’urbanizzazione ad essa circostante, la presenza di altre sorgenti sonore concorrenti esterne a quella in esame, la fattibilità di un intervento piuttosto di un altro.

In particolare, i piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto sono espressamente previsti e regolamentati dal Decreto 29 novembre 2000 mentre i piani di risanamento Comunale, così come l’obbligo della loro adozione, lo sono sia nella Legge Quadro n.447/1995 che in molte Leggi Regionali.

I possibili interventi per la mitigazione del rumore ambientale dipendono dal tipo di sorgente, dalla conformazione del terreno in cui sono inseriti ricettori e sorgenti, e dalle caratteristiche del ricettore stesso.

Gli interventi alla sorgente sono le misure di riduzione che agiscono direttamente sul meccanismo di generazione del rumore: per quello stradale, la posa di asfalti a bassa emissione al posto delle pavimentazioni tradizionali è un esempio di intervento alla sorgente (la strada) che riduce il rumore provocato all’interazione ruota-asfalto. Per il rumore ferroviario, analogamente, un tipo di intervento consiste nel ridurre le asperità delle ruote e delle rotaie per attenuare il rumore da rotolamento.

Gli interventi sulla via di propagazione del rumore sono quelli finora più utilizzati: le barriere acustiche.

PRAA Barriere acustiche Fig 1

Figura 1 - Barriere acustiche

Diverse per struttura e tipologia, in modo da adattarsi alle caratteristiche della sorgente e alle richieste di sicurezza, in termini di rumore abbattuto le barriere rappresentano una delle misure più efficaci, anche se spesso di difficile inserimento paesaggistico.

PRAA Strutture afone Fig 2

Figura 2 - Strutture afone

Le azioni di riduzione del rumore possono riguardare anche le opere di miglioramento acustico al ricettore. Il livello di rumore negli ambienti interni dipende dalle capacità di isolamento acustico della struttura edilizia: aumentando l’isolamento offerto dalla facciata o migliorando l’acustica degli ambienti di vita e di lavoro si può ridurre il livello di rumore interno a cui si è potenzialmente esposti.

Il piano di risanamento acustico aziendale

Nei Comuni dove viene approvato un piano che riduca l’inquinamento acustico del territorio, le aziende presenti dovranno intervenire per limitare il proprio impatto acustico. Ogni azienda, quindi, dovrà operare un risanamento acustico dei propri edifici così da adeguarsi ai limiti stabiliti.

La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (Legge Quadro n.447/1995).

Contenuti e Documentazione tecnica

I piani di risanamento aziendali di cui sopra dovranno avere il seguente contenuto minimo:

-  Descrizione dell’ubicazione dell’impianto. Tale descrizione deve contenere l’individuazione della tipologia di zona acustica di appartenenza, con allegata planimetria generale dell’impianto nella quale sia individuata l’area occupata dalle attività produttive e di servizio ed indicate le sorgenti sonore.

-  Descrizione del ciclo produttivo. Tipo di attività, codice ISTAT, descrizione.

-  Indicazione dei limiti di rumorosità che saranno conseguiti a piano di risanamento attuato in relazione alla posizione delle zone disturbate.

-  Individuazione delle aree disturbate e della loro classe di appartenenza.

-  Indicazione del livello di rumorosità attuale nelle zone disturbate.

-  Individuazione delle modalità di adeguamento ai limiti.

-  Indicazione dei tempi di realizzazione previsti specificando gli eventuali obiettivi intermedi.

-  Indicazione della stima dei costi previsti.

Gli elaborati tecnici, ivi compresi disegni, planimetrie, ecc., devono essere datati e firmati da tecnico competente in acustica ambientale e contenere i seguenti dati:

1. relativamente alle sorgenti sonore dell’impianto / attività:

1.1. descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che danno luogo a diffusione di rumore nell’ambiente esterno e/o in ambienti abitativi;

1.2. indicazione se trattasi di impianto a ciclo produttivo continuo ai sensi del DM 11/12/1996;

1.3. collocazione spaziale, su appositi disegni in scala, delle sorgenti sonore, con indicazione se le stesse siano poste all’aperto o in locali chiusi;

1.4. descrizione delle caratteristiche ed entità dei rumori generati dalle sorgenti sonore (attrezzature, impianti, ecc.) nell’ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi, dando le esatte posizioni nelle quali sono stati rilevati i livelli sonori. Occorre indicare quali siano gli impianti o attrezzature, di titolarità dell’impresa, che causano le emissioni ed immissioni sonore superiori ai limiti;

1.5. descrizione delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, l’eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti sonore significative;

1.6. specificazione, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, della durata totale di attività o funzionamento dell’impianto/attività;

2. relativamente ai ricettori:

2.1. indicazione, per l’area nella quale è insediata l’attività o l’impianto e per le aree adiacenti, della/e zona/e urbanistiche di appartenenza nel Piano Regolatore Generale;

2.2. collocazione su idonea planimetria in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall’impianto per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. In particolare, devono essere individuati e descritti i ricettori presenti nelle suddette aree. Occorrono mappe in scala che riportino la classificazione acustica comunale. In assenza di zonizzazione acustica comunale, si devono comunque specificare i valori limite imposti dalla normativa (art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991) per le zone ed aree interessate dalle immissioni sonore. Si devono, quindi, individuare i valori limite che sono assunti come riferimento per la definizione del piano di risanamento acustico;

2.3. individuazione degli effetti acustici provocati nelle aree circostanti dalle sorgenti sonore, effettuando, preliminarmente alla presentazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche presso i ricettori individuati al punto precedente e presso eventuali altre postazioni ritenute significative per valutare l’entità delle sorgenti sonore. Nei sopraccitati punti oggetto di indagine, dovranno essere caratterizzati il rumore ambientale ed il rumore prodotto dal contributo delle sorgenti la cui titolarità è attribuibile all’impresa;

3. relativamente agli interventi di risanamento acustico:

3.1. indicazione degli obiettivi, delle modalità e delle priorità del piano di risanamento, descrivendo le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato alla individuazione della tipologia di interventi e alle modalità di adeguamento prescelte;
3.2. descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse. Deve essere indicata l’entità prevista delle riduzioni per le varie postazioni rispetto alle quali l’intervento di bonifica è stato progettato;

3.3. specificazione della scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicando il termine temporale entro il quale il legale rappresentante dell’attività si impegna a concludere il piano di risanamento;

3.4. individuazione degli indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

3.5. stima degli oneri finanziari occorrenti per la realizzazione del piano di risanamento e incidenza della spesa sull’impresa proponente.

[...] Segue in allegato

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