Modulo comunicazione dati gas gas fluorurati a effetto serra
In accordo con l'Allegato VII del Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
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Articolo 19
COMUNICAZIONI
Comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I o II
1. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione. Il presente paragrafo si applica anche alle imprese che ricevono delle quote ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1.
2. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che ha distrutto una tonnellata metrica o 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione.
3. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che ha utilizzato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra come materia prima nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione.
4. Entro il 31 marzo 2015, e ogni anno successivo, ciascuna impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all’allegato VII per ciascuna delle sostanze per l’anno civile in questione.
5. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare le apparecchiature, trasmettono alla Commissione un documento di verifica rilasciato conformemente all’articolo 14, paragrafo 2.
6. Entro il 30 giugno 2015, e ogni anno successivo, ogni impresa che comunica, a norma del paragrafo 1, l’immissione in commercio di 10 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente, provvede inoltre a far verificare l’accuratezza dei dati da un organismo di controllo indipendente. L’organismo di controllo è:
a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE; o
b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
L’impresa conserva la relazione di verifica per almeno cinque anni. Su richiesta, la relazione di verifica è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione.
7. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e le modalità di trasmissione delle relazioni di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate conformemente al presente articolo.