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La gestione dei rifiuti di medicinali usati / scaduti

La gestione dei rifiuti di medicinali usati scaduti

La gestione dei rifiuti di medicinali usati / scaduti

ID 17959 | 31.10.2022 / Documento completo in allegato

La gestione dei rifiuti di medicinali usati/scaduti è normata dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ogni Regione decide le diverse modalità attraverso le quali portare avanti la raccolta, modalità che possono variare anche a seconda dei diversi Comuni, favorendone il recupero, anche attraverso la raccolta differenziata.
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1. Normativa

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

(GU n.211 del 11.09.2003)
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D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254


Art. 5. Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione,  esclusi  i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.

2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Validità del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

D.Lgs. n. 152/2006

Art. 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto).

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

b) rifiuti sanitari: D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
...

2. Assegnazione CER

Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in allegato I e II dello stesso, sono riportati i riferimenti per classificare i rifiuti di medicinali.

Allegato I (art. 2, comma 1, lettera a))

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE (elenco esemplificativo)

La gestione dei rifiuti di medicinali usati scaduti Tabella Allegato I

La gestione dei rifiuti di medicinali usati scaduti Figura 1

Figura 1 - Contenitori rifiuti medicinali scaduti codice CER 180109

[...]

3. Note rifiuti di medicinali

Indicazioni inerenti lo smaltimento del decreto medicinali D.Lgs. n. 219/2006:

D.Lgs. n. 219/2006

Art. 73. Etichettatura

1. L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il confezionamento primario dei medicinali reca le indicazioni e gli strumenti seguenti:
...

l) se necessarie, le precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato o  dei rifiuti derivati dallo stesso, nonché un riferimento agli appositi sistemi di raccolta esistenti;

La gestione dei rifiuti di medicinali usati scaduti Figura 2

Figura 2 - Esempio etichettatura

4. Rifiuti di medicinali e ADR

Mentre i medicinali pronti all'impiego / vendita, non sono soggetti al regime del trasporto ADR (DS 601), i rifiuti degli stessi possono, invece, rientrare in regime ADR  (vedi documento Classificazione rifiuti ADR conformi 2.1.3.5.5).

5. Regolamenti comunali gestione dei rifiuti

Si vedano le indicazioni nel Regolamento comunale gestione dei rifiuti (ai sensi art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/2006).

6. La raccolta di rifiuti di medicinali

I rifiuti di medicinali possono contenere sostanze particolarmente pericolose, la raccolta deve essere effettuata in modo differenziato dagli altri rifiuti, in contenitori idonei.

Molti comuni italiani utilizzano il circuito delle farmacie per la raccolta.

La gestione dei rifiuti di medicinali usati scaduti Figura 3

Figura 3 - Contenitori medicinali scaduti c/o farmacie

Nei contenitori appositi è consentito conferire i farmaci scaduti SFUSI.

La gestione dei rifiuti di medicinali usati scaduti Figura 4

Figura 4 - Divieti di smaltimento nei contenitori medicinali scaduti

- La raccolta dei farmaci scaduti riguarda solo i farmaci e non le loro confezioni e/o il foglietto illustrativo che sono generalmente in carta/cartone e come tali vanno smaltiti.

- Il contenitore in vetro o in plastica (per gli sciroppi ad esempio) deve essere smaltito nella corrispondente raccolta differenziata.

- I blister in plastica/metallo delle pastiglie, se vuoti, possono essere smaltiti nella raccolta della plastica.

- Gli eventuali accessori presenti nella confezione (dosatori, cucchiaini o tappi) vanno smaltiti separatamente nella raccolta dell’indifferenziata.

- Gli integratori non vanno nella raccolta dei farmaci scaduti in quanto non sono farmaci.

- Disinfettanti, sfigmomanometri, siringhe e altri dispositivi sanitari taglienti o pungenti come ad esempio lamette, cannule per flebo, bisturi monouso muniti di custodia di protezione, non essendo farmaci devono essere smaltiti secondo regole specifiche e comunque non nel contenitore dei farmaci scaduti.

- Le bombolette spray o i contenitori in pressione di alcuni medicinali non possono essere gettati nel contenitore di farmaci scaduti.

... Segue in allegato

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